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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05809/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di collaborazione artistica stipulato tra una società di produzione/edizione musicale e un artista, poi modificato con scrittura successiva. La società e il suo amministratore avevano chiesto di accertare l'inadempimento dell'artista al contratto e la sua condanna al risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore in proprio, ma aveva condannato l'artista al pagamento di una somma in favore della società. In appello, invece, è stata riconosciuta la giustificazione del recesso dell'artista per gravi inadempimenti della società, con conseguente rigetto delle domande attoree e caducazione della penale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1453 e 2119 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente trasformato un recesso unilaterale in recesso per giusta causa, e l'omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato clausole contrattuali, contratto modificato e risultanze istruttorie sugli asseriti inadempimenti dell'artista; inoltre, nel secondo motivo è stata ribadita la legittimazione attiva dell'amministratore in proprio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla società ricorrente, l'inammissibilità deriva dalla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese avvenuta prima della notificazione del ricorso: nel giudizio di cassazione la validità della procura speciale e la capacità processuale devono sussistere al momento della notifica dell'impugnazione, e non opera l'interruzione del processo. Quanto al ricorso proposto dall'ex amministratore in proprio, è stato ritenuto inammissibile perché il motivo formulato come omesso esame di fatti decisivi non indicava un vero fatto storico trascurato, ma mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio e non si confrontava con la motivazione d'appello che aveva escluso la sua legittimazione attiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dell'avvocato che aveva conferito/curato il ricorso e dell'ex amministratore ricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro formale dedotto per la censura di violazione di legge sui contratti e sul recesso

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per una mera diversa lettura delle prove

  • art. 1453 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di risoluzione per inadempimento

  • art. 2119 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di recesso per giusta causa

  • art. 2490 c.c.

    la cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle imprese, per mancato deposito del bilancio in liquidazione, determina la perdita della capacità di stare in giudizio

  • art. 75, terzo comma, c.p.c.

    il ricorso proposto da un soggetto privo di capacità processuale è inammissibile

  • art. 285 c.p.c.

    la notificazione della sentenza al difensore costituito fa decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in tema di interruzione per eventi che colpiscono la parte; la Corte precisa che nel giudizio di cassazione l'interruzione non opera

  • art. 330 c.p.c.

    consente la notificazione dell'impugnazione presso il difensore costituito

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    presuppone il pagamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la capacità processuale e la validità della procura speciale devono esistere al momento della notificazione del ricorso; se la società è già stata cancellata dal Registro delle imprese alla data della notifica, il ricorso è inammissibile.
  • L'ultrattività del mandato alla lite non consente di superare la carenza di capacità processuale del soggetto che propone direttamente il ricorso per cassazione in nome di una società ormai estinta.
  • L'interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte non opera nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un preciso fatto storico, decisivo e realmente non esaminato dal giudice di merito; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
  • Se la sentenza di merito esclude la legittimazione attiva di un soggetto perché il rapporto contrattuale ha riguardato solo la società e non la persona fisica, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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