Sentenza n. 2501/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta ter, 3 giugno 2025, n. 10655, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l’annullamento d’ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e la conseguente richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica, condannando la società alle spese
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava l’annullamento d’ufficio, da parte del GSE, di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici relativa a progetti di efficientamento energetico, nonché la richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica emessi. Nel corso del giudizio di primo grado la società aveva presentato motivi aggiunti richiamando la normativa sopravvenuta e impugnando il successivo rigetto dell’istanza di riesame. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che il provvedimento originario fosse stato integralmente sostituito dal successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, e aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. L’appello non ha contestato il merito di tali statuizioni, ma esclusivamente la sproporzione delle spese di lite, deducendo che il TAR avrebbe dovuto riunire i distinti procedimenti relativi alle diverse richieste di verifica e certificazione, ai sensi degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., evitando la moltiplicazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto che la riunione dei ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisca una facoltà discrezionale e ordinatoria del giudice, diretta a esigenze di economia processuale, non soggetta a sindacato in appello salvo il caso di abnormità, arbitrio palese o rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata delle cause. Nel caso concreto, la pluralità dei procedimenti derivava inoltre dalla scelta processuale della stessa appellante, che aveva promosso distinti ricorsi straordinari e poi li aveva trasposti separatamente davanti al TAR, per impugnare singole parti del provvedimento plurimo. La successiva presentazione di motivi aggiunti e la richiesta di riunione non rendevano obbligatoria la trattazione congiunta. Anche l’art. 43, comma 3, c.p.a. non impone la riunione quando l’interessato scelga di proporre un ricorso separato contro l’atto sopravvenuto, anziché utilizzare motivi aggiunti impropri. Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata riunione costituisse parametro automatico per rideterminare le spese, poiché il giudice dispone di ampia discrezionalità nella loro regolazione, con il limite del divieto di porle a carico della parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Poiché nei procedimenti operava il principio della soccombenza, non era necessaria una specifica motivazione sull’entità delle spese. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori, in favore del GSE.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, c.p.a.
«lo strumento dei motivi aggiunti c.d. impropri costituisce una alternativa [...] alla presentazione di ricorso separato»
La proposizione di un ricorso separato contro un atto sopravvenuto costituisce un’alternativa ai motivi aggiunti impropri; la scelta del ricorso separato non rende tuttavia obbligatoria la riunione dei procedimenti.
art. 70 c.p.a.
«possibilità» di riunione
La riunione dei ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice, avente natura ordinatoria e organizzativa, non un obbligo; la relativa scelta è normalmente insindacabile in appello, salvo abnormità o casi eccezionali di strettissima pregiudizialità.
art. 8 d.P.R. 1199/1971
La società aveva originariamente proposto ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, successivamente trasposti davanti al TAR a seguito dell’opposizione del GSE.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Richiamato nel fatto quale parte della disciplina dei ricorsi straordinari successivamente trasposti in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. è una facoltà discrezionale del giudice, con natura meramente ordinatoria e organizzativa; la mancata riunione non è sindacabile in appello, salvo abnormità, arbitrio palese o un rapporto di pregiudizialità talmente stretto da impedire la decisione separata delle cause.
- La scelta della parte di proporre ricorsi separati, invece di concentrare le doglianze mediante motivi aggiunti impropri, non consente di trasformare in obbligo il potere discrezionale del giudice di riunire i procedimenti e non fonda, di per sé, una pretesa alla riduzione delle spese processuali.
- La mancata riunione di procedimenti connessi non determina nullità processuale, salvo l’eccezionale ricorrere di un rapporto di pregiudizialità che renda incompatibile la decisione separata delle cause.
- La regolazione delle spese di giudizio è rimessa all’ampia discrezionalità del giudice; quando viene applicato il principio della soccombenza, non è necessaria una specifica motivazione sull’entità della liquidazione, purché la statuizione non ponga le spese a carico della parte vittoriosa e non sia abnorme, manifestamente irrazionale o illogica.
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