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Sentenza

Sentenza n. 1377/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento quanto ricorso introduttivo, - del decreto in data 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di ogni altro atto a esso preliminare, presupposto, consequenziale o altrimenti connesso; quanto al ricorso per motivi aggiunti, - del decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento e, in particolare, per quanto possa occorrere: - dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022; - dell’Accordo sancito tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018.

Giustizia amministrativa202213978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali, circolare e atti attuativi relativi al payback dei dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa regionali negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli atti connessi, nella parte in cui disciplinavano il ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici, ponendo a carico delle imprese fornitrici quote pari al 40% per il 2015, al 45% per il 2016, al 50% per il 2017 e al 50% per il 2018, proporzionalmente all'incidenza del fatturato di ciascuna impresa sulla spesa regionale complessiva. La ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE e rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità degli artt. 9-ter, commi 1, lett. b), 8 e 9, d.l. n. 78/2015 e 18 d.l. n. 115/2022, deducendo la loro incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e la violazione degli artt. 3, 9, 32, 41 e 97 Cost. Prima della decisione, la società dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo versato gli importi previsti dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 entro il termine stabilito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure di illegittimità, le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea né quelle di legittimità costituzionale. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione della ricorrente, intervenuta prima della trattenuta della causa in decisione, rilevando che la parte dispone dell'azione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La dichiarazione della parte ricorrente di avere perso interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato quale base della richiesta, non esaminata, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8 e 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Indicato dalla ricorrente quale fonte della disciplina del payback dei dispositivi medici e oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale, non esaminata dal TAR.

  • art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    Indicato dalla ricorrente quale ulteriore disposizione da sottoporre alla Corte costituzionale, senza esame nel merito.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025

    Richiamato quale fondamento dell'obbligo il cui adempimento ha determinato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso l'interesse alla decisione.
  • Quando la parte ricorrente dichiara tempestivamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza poter procedere d'ufficio all'esame del merito o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla rinuncia al ricorso, ma produce comunque la definizione processuale del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando non residua un interesse concreto alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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