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Sentenza

Sentenza n. 2273/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, precedentemente rilasciato e ancora valido

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, giunto in Italia nel 2016 come minore non accompagnato e successivamente titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido sino al 31 maggio 2026, ha impugnato il provvedimento questorile di revoca del titolo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 9, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 6 e 8 CEDU, degli artt. 27 Cost. e 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato che la Questura avesse desunto la sua pericolosità sociale e la mancata integrazione dalla mera contestazione di fatti di reato, senza un accertamento definitivo della responsabilità penale. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione dei legami familiari e sociali sviluppati in Italia, dell’assenza di rapporti con il Paese d’origine, della durata del soggiorno regolare, dell’attività lavorativa e della necessità di proseguire trattamenti medici presso il SER.T. e per problematiche psichiatriche e di dipendenza. Ha sostenuto, infine, che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un diverso titolo di soggiorno per motivi umanitari o medico-umanitari. In udienza ha dichiarato di conservare l’interesse alla decisione nonostante l’intervenuta espulsione, in vista di una possibile istanza di reingresso; l’amministrazione aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e prescindendo dalla questione preliminare relativa alla procedibilità, poiché il ricorrente aveva comunque dichiarato di conservare l’interesse alla decisione. Quanto alla contestazione del giudizio di pericolosità sociale, il Collegio ha ritenuto legittimo il richiamo all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, applicabile nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, debba ritenersi dedito alla commissione di reati offensivi o pericolosi per l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Nel caso concreto erano stati valorizzati precedenti e contestazioni riguardanti furto aggravato e ricettazione, atti persecutori continuati, con applicazione di misure cautelari e successiva custodia in carcere, nonché detenzione di stupefacenti ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990. Richiamando il proprio precedente orientamento, il TAR ha affermato che anche meri precedenti penali o di polizia, pur non definitivamente accertati, possono essere sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Ha quindi escluso la violazione prospettata dal ricorrente. È stata respinta anche la censura relativa all’omessa valutazione dei legami familiari, delle condizioni personali e sanitarie e della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno. La Questura aveva comunicato preventivamente l’intenzione di revocare il permesso e aveva invitato l’interessato a presentare controdeduzioni; il ricorrente non si era avvalso di tale facoltà. Secondo il TAR, gli elementi favorevoli alla permanenza in Italia e all’eventuale rilascio di un titolo medico-umanitario non erano mai stati portati all’attenzione dell’amministrazione, sicché non poteva esserle imputata la loro mancata considerazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, ed è stato escluso in via definitiva dal patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale parametro sulla revoca e sui presupposti ostativi al soggiorno; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla revoca del permesso e alla valutazione delle condizioni personali; il TAR non ha ravvisato violazioni.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato per il dedotto difetto di motivazione; il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente fondato sugli elementi di pericolosità sociale valorizzati.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano [...] a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto [...] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    La disposizione consente di fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su meri precedenti penali o di polizia non ancora definitivi, quando gli elementi di fatto siano ritenuti sufficienti a evidenziare la dedizione a condotte delittuose rilevanti.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato quale riferimento alla detenzione di stupefacenti valorizzata dall’amministrazione nel giudizio di pericolosità.

  • artt. 6 e 8 CEDU

    Invocati dal ricorrente a tutela delle garanzie processuali e della vita privata e familiare; le relative censure sono state respinte.

  • art. 27 Cost.

    Invocato in relazione alla presunzione di non colpevolezza; il TAR ha ritenuto comunque utilizzabili precedenti e contestazioni non definitivamente accertati ai fini della valutazione amministrativa di pericolosità.

  • artt. 41 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamati dal ricorrente in relazione al buon andamento e al diritto di difesa; il TAR non ha ravvisato violazioni.

  • art. 74 d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per non ammettere definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno, un giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 può essere fondato anche su precedenti penali o di polizia non definitivamente accertati, purché costituiscano elementi di fatto idonei a evidenziare la dedizione a condotte delittuose rilevanti per la sicurezza o la tranquillità pubblica.
  • La valutazione amministrativa di pericolosità sociale è distinta dall’accertamento della responsabilità penale: la mancata definitività delle contestazioni non impedisce, di per sé, che esse siano valorizzate ai fini del titolo di soggiorno.
  • Quando l’amministrazione comunica preventivamente l’intenzione di revocare il permesso di soggiorno e invita lo straniero a presentare controdeduzioni, la mancata produzione da parte dell’interessato degli elementi relativi ai legami familiari, alle condizioni sanitarie e all’eventuale titolo alternativo impedisce di imputare all’amministrazione l’omessa valutazione di circostanze mai portate alla sua conoscenza.
  • La permanenza dell’interesse all’annullamento del provvedimento di revoca può sussistere anche dopo l’espulsione, se il ricorrente prospetta un’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento, quale la possibilità di presentare una domanda di reingresso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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