Sentenza del 19/02/2019 n. 797 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Raddoppio dei termini per l'accertamento tributario e presenza di indizi di reato, che giustificano l'esercizio dell'azione penale. Valutazione del Giudice Tributario. Giudizio di comparazione e portata retroattiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, quando emergano circostanze idonee a configurare una notizia di reato e a giustificare l'esercizio dell'azione penale. È stato inoltre esaminato se tale disciplina potesse applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori a quelli ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 223/2006, nonché quale fosse il ruolo del giudice tributario nella verifica dell'effettiva configurabilità del reato.
La decisione
È stato affermato che il raddoppio dei termini può applicarsi anche agli esercizi anteriori a quelli pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 223/2006, purché sussistano circostanze concrete idonee a rendere riferibile una notizia criminis e a giustificare l'esercizio dell'azione penale. Il giudice tributario deve valutare autonomamente i fatti e gli indizi, verificando non solo l'astratta ipotizzabilità di un reato, ma la sua effettiva configurabilità. La decisione, per come sintetizzata, riconosce quindi la legittimità del raddoppio quando tali presupposti risultino concretamente dimostrati.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il loro raddoppio in presenza di fatti che comportino l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dalla normativa penale.
Legge n. 223/2006
La disciplina introdotta dalla legge è stata ritenuta applicabile anche a periodi d'imposta anteriori, purché al momento dell'accertamento sussistano concretamente i presupposti del raddoppio e una notizia di reato effettivamente configurabile.
Cassazione n. 26037/2016
Richiamata a sostegno del principio secondo cui il giudice tributario deve verificare autonomamente la concretezza dei presupposti penalmente rilevanti che legittimano il raddoppio.
Corte costituzionale n. 247/2011
Richiamata per la compatibilità costituzionale e la portata retroattiva del raddoppio dei termini, subordinatamente alla concreta sussistenza dei presupposti che impongono la denuncia penale.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo richiamo a una possibile violazione penale: l'Amministrazione deve indicare circostanze concrete e il giudice tributario deve verificarne l'effettiva rilevanza.
- Il giudice tributario può valutare autonomamente la configurabilità del reato ai fini fiscali, senza dover attendere l'esito del procedimento penale.
- La disciplina del raddoppio può incidere anche su periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della legge n. 223/2006, se l'accertamento riguarda annualità ancora verificabili e risultano presenti concreti indizi di reato.
- In una controversia analoga, il contribuente può contestare il raddoppio dimostrando l'assenza di elementi idonei a fondare una notizia di reato o la mera astrattezza degli indizi; l'Amministrazione, invece, deve fornire una motivazione specifica e riferita ai fatti accertati.
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