Cassazione Penale, Sentenza n. 6155/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio motivazionale per omessa notifica all'imputato del rinvio dell'udienza d'appello (da 17/01/2022 a 28/02/2022), con conseguente dedotta nullità della decisione; il ricorrente sostiene che la notifica effettuata solo al difensore non poteva sostituire quella a lui diretto, specie perché al momento non si sarebbe potuto ritenere costituito il rapporto processuale e il difensore non era fisicamente presente all'udienza in cui fu disposto il rinvio
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui, nel caso concreto, la comunicazione del rinvio effettuata al difensore via PEC (con trasmissione del verbale contenente la nuova data) è idonea ad assolvere la funzione comunicativa anche nei confronti dell'imputato, valorizzando il ruolo e gli obblighi informativi del difensore. La sentenza di appello è dunque confermata (pena rideterminata in mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda) e il ricorrente condannato alle spese
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
art. 186 co. 2 lett. c) e 2-bis
Individua il reato per cui è stato condannato l'imputato (guida in stato di alterazione). Non oggetto di discussione nell'impugnazione di cui si occupa la Cassazione
art. 601 cod. proc. pen.
Disciplina il termine dilatorio per la comparizione in appello; il vizio dedotto dal ricorrente era relativo alla violazione di tale termine, ma la Corte ha ritenuto che la comunicazione al difensore abbia efficacemente garantito la conoscenza del nuovo termine
art. 23 e art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
art. 23, co. 8 e art. 23-bis, co. 1 e 4
Norme emergenziali che regolano lo svolgimento dei procedimenti durante il periodo pandemico e il rito a distanza o cartolare; la Corte ha applicato la disciplina che consente la definizione con rito cartolare (art. 23-bis) in assenza di tempestiva richiesta di celebrazione in presenza
D.L. 30.12.2021 n. 228
Deroga che esclude l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali per le udienze fissate tra il 10/01/2022 e il 31/01/2022; rilevante per accertare che l'udienza del 17/01/2022 fu celebrata 'in presenza' e che la successiva definizione è avvenuta con le regole transitorie
art. 420-bis cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di assenza, l'imputato sia rappresentato dal difensore; la Corte ha richiamato tale principio per sostenere la funzione rappresentativa del difensore anche nella vicenda in esame
art. 99 cod. proc. pen.
Attribuisce al difensore le facoltà e i diritti dell'imputato, salvo quelli riservati personalmente; la Cassazione l'ha richiamato per affermare che il difensore può esercitare diritti e ricevere comunicazioni in nome dell'assistito
art. 611 cod. proc. pen.
Regola la trattazione per via scritta senza discussione orale; menzionata in riferimento alle conclusioni scritte nel processo di Cassazione
Massime di principio
- La notifica al difensore, se effettuata correttamente e idonea a informarlo (es. tramite PEC con verbale che indica la nuova data), può essere considerata sufficiente anche ai fini della conoscenza dell'imputato quando il difensore agisce nella sua funzione rappresentativa e ha l'obbligo di informare il cliente
- L'istituto della rappresentanza processuale del difensore (art. 99 e art. 420-bis c.p.p.) opera anche in relazione a rimedi e difese che tutelano l'interesse dell'imputato, per cui l'assenza di una notifica diretta all'imputato non determina automaticamente nullità se la difesa è stata regolarmente informata
- Esiste un contrasto giurisprudenziale: l'orientamento minoritario richiede la rinnovazione della notificazione all'imputato nei casi di inosservanza dei termini di comparizione, mentre l'orientamento maggioritario (aderito dalla Corte in questo caso) ritiene sufficiente la comunicazione al difensore; in situazioni simili valutare quale orientamento sia prevalente nella specifica fattispecie e l'eventuale presenza di garanzie concrete di informazione all'imputato
- Se il procedimento viene definito con rito cartolare per mancata richiesta di celebrazione in presenza (art. 23-bis), è cruciale verificare se al difensore è stata data concreta possibilità di esercitare la scelta procedurale; in assenza di una tempestiva e valida comunicazione, sussiste il rischio di vizio impugnabile
- Per minimizzare il rischio di nullità, è buona prassi notificare sia al difensore sia all'imputato il decreto di rinvio quando la nuova udienza comporta il decorso di termini significativi o si discute la regolarità del termine dilatorio
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