Sentenza del 09/08/2016 n. 16717 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la rettifica dei redditi della società e dei soci, nonché degli imponibili ai fini IVA e IRAP per l'anno d'imposta 1999. Il motivo accolto riguardava la violazione del litisconsorzio necessario: la controversia era stata trattata separatamente nei confronti della società e dei soci, senza la partecipazione processuale di tutti i soggetti interessati, sebbene l'accertamento del reddito della società di persone incida automaticamente sui redditi imputati ai soci in proporzione alle rispettive quote.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto agli altri. Ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci e decidere nuovamente la controversia, provvedendo anche alla liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. La Corte non ha quindi deciso nel merito la fondatezza della rettifica fiscale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1
Litisconsorzio necessario nel processo tributario
Quando la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento relativo a una società di persone e ai redditi imputati ai soci, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati. Se ciò non avviene, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Questa unitarietà giustifica, in linea generale, il litisconsorzio necessario tra società e soci.
D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1
Presunzione utilizzata dall'amministrazione finanziaria
La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non superata la presunzione prevista dalla norma; tuttavia, la Cassazione non ha esaminato il merito della presunzione, poiché ha dichiarato assorbente la violazione del litisconsorzio necessario.
Codice di procedura civile, art. 354
Rimessione della causa al primo giudice
In presenza di una nullità derivante dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado.
Codice di procedura civile, art. 383, ultimo comma
Rinvio al giudice di primo grado in caso di nullità del procedimento
La Corte di Cassazione, rilevata la nullità dell'intero giudizio per contraddittorio non integro, può cassare le sentenze di merito e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Codice di procedura civile, art. 274
Riunione dei procedimenti connessi
La riunione dei giudizi separati può evitare l'annullamento quando tutti i soggetti abbiano impugnato autonomamente gli atti e le cause siano state trattate e decise in modo strettamente coordinato, senza rischio di giudicati contrastanti. Tale eccezione non è stata applicata perché non risultava provata una trattazione realmente coordinata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti società di persone, quando l'accertamento incide sia sul reddito della società sia sui redditi imputati ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari.
- Il giudice deve verificare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, che il contraddittorio sia completo; in mancanza, deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità assoluta dell'intero giudizio e delle sentenze emesse, senza che sia necessario dimostrare un concreto pregiudizio.
- La nullità processuale impedisce di decidere il merito dell'accertamento: la causa deve essere riaperta davanti al giudice di primo grado con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- La riunione di procedimenti separati può essere sufficiente solo se tutti gli interessati hanno agito autonomamente e i giudizi sono stati trattati e decisi in modo coordinato, con motivazioni coerenti e senza rischio di decisioni incompatibili.
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