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Sentenza

Sentenza n. 690/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 4079/2024, pubblicata in data 18 dicembre 2024; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 4079/2024, recante condanna al pagamento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il giudicato civile aveva riconosciuto, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il Ministero, il diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 previsto per la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00, oltre interessi legali. La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione ed era stata notificata al Ministero il 17 gennaio 2025. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e il successivo ricorso notificato e depositato il 20 ottobre 2025, il Ministero non aveva adempiuto. Il TAR aveva rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per il mancato deposito del titolo, dell'attestazione di mancata impugnazione e della prova della notifica, assegnando un termine per il deposito integrativo; la ricorrente aveva poi prodotto la documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto comprovata la formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Lecce e regolare il ricorso, poiché erano stati rispettati il dimezzamento dei termini per il deposito e gli adempimenti documentali richiesti dall'art. 114 c.p.a. Ha inoltre ritenuto decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l'inadempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato, pagando la sorte capitale e quanto dovuto a titolo di rivalutazione e/o interessi secondo la sentenza civile, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, fatti salvi eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il suo oggetto è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non comprende domande ulteriori o correlate.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e gli adempimenti necessari a comprovare l'esistenza e l'efficacia del titolo giudiziale posto a fondamento della domanda.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per iniziare l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale destinato alla formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario anche in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 26 c.p.a.

    Il giudice amministrativo applica il criterio della soccombenza nella regolazione delle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il debitore è una pubblica amministrazione; il giudizio resta circoscritto alla concreta esecuzione del comando giudiziale e non consente di introdurre domande ulteriori.
  • L'esecuzione dell'ordine contenuto in una sentenza costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di adempimento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
  • Per l'azione esecutiva relativa a somme di denaro dovute da una pubblica amministrazione è necessario che siano decorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza del giudice ordinario, la prova della formazione del giudicato, della notificazione del titolo e dell'inutile decorso del termine dilatorio consente di verificare la procedibilità e la fondatezza della domanda; la documentazione omessa può essere prodotta entro il termine assegnato dal giudice quando questi rilevi d'ufficio la relativa carenza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente appartenente alla stessa amministrazione, anche con facoltà di delega, senza necessità di liquidare un compenso quando l'incarico è svolto da un dipendente pubblico nell'ambito delle proprie funzioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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