Sentenza del 21/10/2020 n. 4945 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.66/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Concessionaria per la riscossione - Raggruppamento Temporaneo di Imprese - Iscrizione all'Albo - Per tutti i componenti- Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appellante impugnava la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente contro avviso di accertamento per omesso pagamento TARSU 2012. Le questioni principali erano: 1) la presunta illegittimità del RTI a emettere l'atto per mancanza di iscrizione all'Albo dei concessionari da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento; 2) la mancata notifica dell'atto prodromico (presuntamente notificato il 19/11/2014) e, più in generale, vizi nella notifica/documentazione probatoria. L'appellante ha spiegato che nel RTI le associate mantenevano autonomia e che solo le società che svolgevano l'attività di riscossione risultavano iscritte all'Albo, mentre la terza associata era iscritta solo al registro delle imprese perché svolgeva attività secondarie (comunicazione, postalizzazione, data entry).
La decisione
L'appello è stato respinto e la decisione della CTP è stata confermata. La Commissione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla legittimazione del RTI: nel caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'iscrizione all'Albo del soggetto che effettua concretamente l'attività di riscossione esterna; non è necessaria l'iscrizione di tutti i partecipanti. Sul punto delle notifiche, l'appellante non ha depositato documentazione probante l'avvenuta notifica dell'atto prodromico del 19/11/2014; negli atti risultava soltanto la notifica dell'avviso al ricorrente (erede) effettuata il 14/02/2018. Pertanto l'accertamento è stato ritenuto invalido per carenza probatoria della notifica prodromica. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di grado, liquidate in Euro 450,00.
Norme richiamate
art. 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446
La norma sull'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione è stata interpretata nel senso che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, non è richiesta l'iscrizione all'albo di ciascun componente: è sufficiente l'iscrizione del soggetto che, nel concreto, svolge l'attività esterna di riscossione.
Massime di principio
- Quando la riscossione è svolta da un raggruppamento temporaneo di imprese, è sufficiente che sia iscritto all'albo ministeriale il soggetto che concretamente esegue l'attività di accertamento/riscossione; non è necessaria l'iscrizione di tutti i componenti che svolgono solo attività accessorie.
- In giudizio il concessionario deve comunque produrre documentazione che dimostri la regolare notifica degli atti prodromici; l'assenza di prova della notifica comporta l'annullamento dell'atto impositivo.
- Nella costituzione e nel disciplinare del RTI è utile specificare e documentare le funzioni attribuite a ciascun partecipante (quale svolge la riscossione, quali attività secondarie) e garantire che il soggetto operante sia regolarmente iscritto all'Albo.
- Per il contribuente, rilevare l'assenza di prova della notifica prodromica è un valido motivo di impugnazione: occorre verificare le date e i documenti di notifica (raccomandate, consegne a mani, attestazioni) e contestarli se mancanti o irregolari.
- Le amministrazioni e i concessionari devono conservare e depositare la prova delle notifiche nei procedimenti, specialmente per gli avvisi prodromici pluriennali, onde evitare decadenze probatorie in sede giudiziaria.
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