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Sentenza

Sentenza n. 1509/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza l’esatta ottemperanza alla sentenza n. 2893/2024 adottata dal Tribunale di Torino in data 6 novembre 2024, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente” ed alla conseguente liquidazione dello stesso.

Giustizia amministrativa202600449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e alla liquidazione di complessivi euro 1.500, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2893/2024 del Tribunale di Torino, notificata al Ministero il 29 settembre 2025 in copia attestata conforme e divenuta esecutiva. Il titolo riconosceva il diritto alla percezione del bonus carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente accredito complessivo di euro 1.500 oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Alla data di proposizione del ricorso, il 26 febbraio 2026, era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato; il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era stato notificato in forma esecutiva, il termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni era decorso e l’omessa esecuzione non era contestata. Ha ordinato al Ministero di accreditare sulla carta elettronica della ricorrente l’importo di euro 1.500, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni consente la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È utilizzata per la liquidazione del compenso professionale, applicando la dimidiazione prevista dall’art. 4, comma 1, del medesimo decreto e ulteriori riduzioni in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione in forma esecutiva, sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento e risulti omessa l’esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza, il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento o l’accredito delle somme riconosciute nel titolo, comprensive degli interessi maturati fino alla concreta attribuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, fissando il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere dopo la comunicazione dell’inottemperanza.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai suoi compiti istituzionali, non spetta uno specifico compenso aggiuntivo a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo le funzioni comprese nella retribuzione ordinaria dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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