Cassazione Penale, Ordinanza n. 04392/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva ritenuto responsabile di tre capi di imputazione per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L'unico motivo dedotto denunciava inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000. La Corte rileva però che la censura era formulata in modo del tutto generico: il ricorso si limitava a richiamare orientamenti giurisprudenziali e affermazioni astratte, senza indicare elementi concreti idonei a far ritenere l'esiguità del danno o del pericolo, né il modesto grado di colpevolezza, e quindi senza offrire basi specifiche per il giudizio di particolare tenuità.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; la Cassazione non ne discute il contenuto, ma prende atto che il fatto è stato ritenuto sussumibile in tale disposizione per tre capi di imputazione.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile nel procedimento davanti al giudice di pace; per poterla invocare occorre allegare elementi specifici da cui desumere l'esiguità del danno o del pericolo e il modesto grado di colpevolezza.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere sostenuta da allegazioni concrete e specifiche, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla giurisprudenza o ai presupposti legali dell'istituto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una censura meramente contestativa, priva di determinatezza e di indicazione degli elementi fattuali necessari a dimostrare l'esiguità del danno o del pericolo e il limitato grado di colpevolezza.
- Nel giudizio di legittimità, l'assenza di specificità del motivo sul punto dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 comporta il rigetto in rito del ricorso, con le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità non imputabile a causa non colposa.
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