Cassazione Penale, Ordinanza n. 11833/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Per uno di essi il solo motivo deduceva vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; nella stessa doglianza era prospettata, in modo ambiguo, anche una censura diretta al giudizio di responsabilità penale. Per gli altri tre imputati l’unico motivo riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche per due di essi e la mancata concessione dei doppi benefici di legge per la terza. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici o aspecifici, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e, in un caso, perché la censura sulla responsabilità era nuova rispetto all’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche del primo ricorrente, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo richiamando elementi personali e fattuali ritenuti decisivi; ha inoltre rilevato che l’eventuale censura sulla responsabilità era generica e comunque nuova, perché non dedotta in appello. Quanto agli altri ricorrenti, ha considerato i motivi aspecifici poiché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva esaminato specificamente le rispettive posizioni e aveva motivato il diniego dei benefici richiesti. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 c.p.
Richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati in primo e in altri capi di imputazione.
artt. 216, 223 co. 2 nn. 1 e 2, 219 l. fall.
Indicati come norme incriminatrici del capo 1, in materia di bancarotta fraudolenta e relative ipotesi aggravate.
art. 81 co. 2 c.p.
Richiamato nei capi tributari come continuazione tra più violazioni.
art. 5 d.lgs. 74/2000
Indicata come norma incriminatrice per il capo 2C, in materia di omessa dichiarazione.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Indicata come norma incriminatrice per il capo 2D, in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 10-quater co. 2 d.lgs. 74/2000
Indicata come norma incriminatrice per il capo 2E, in materia di indebita compensazione.
art. 62-bis c.p.
Non espressamente citato nel testo con il numero di articolo, ma il provvedimento riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiami gli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi, senza dover analizzare in modo analitico tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o aspecifico, ossia quando non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca questioni nuove, non dedotte con l’atto di appello, salvo i casi in cui siano rilevabili d’ufficio.
- La critica alla mancata concessione di benefici o attenuanti deve essere articolata con specifico confronto con la motivazione del giudice di merito; altrimenti il ricorso difetta del requisito di correlazione con la decisione impugnata.
- In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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