Sentenza n. 6403/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari del provvedimento prot. N.U.0968823 del 6.11.2025, con cui ANAS S.p.A. ha disposto l’esclusione dell’RTI ricorrente dal Lotto 13 (Veneto e Friuli-Venezia Giulia) della gara per l’affidamento di un Accordo Quadro triennale “ per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata del corpo stradale - 2024, suddiviso in 16 lotti” (CIG: B27BB3909E), avendo ritenuto l’offerta presentata “non conveniente” ai sensi dell’art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023; - del provvedimento del 5.11.2025, di estremi non cogniti, con cui il RUP di ANAS S.p.A. ha approvato la proposta di esclusione dalla gara dell’RTI ricorrente formulata dal Gruppo di Valutazione appositamente nominato ai sensi dell’art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023; - del verbale della seduta riservata del Seggio di gara rep. n. 16052 del 5.11.2025, di “presa d’atto” del predetto provvedimento di esclusione e delle conclusioni del Gruppo di Valutazione; - della relazione del Gruppo di Valutazione del 29 e 30 ottobre 2025, con cui è stata proposta l’esclusione del RTI ricorrente dalla gara per cui è causa ex art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023; - del verbale dell’audizione orale effettuata in modalità telematica in data 15.9.2025; - della nota ANAS S.p.A. prot. 0781835 del 10.9.2025, con cui il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione ha convocato l’RTI ricorrente alla audizione orale del giorno 15.9.2025; - della terza relazione del Gruppo di Valutazione del 9 e 10 settembre 2025; - della nota ANAS S.p.A. prot. 0683720 del 30.7.2025, con cui il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione ha comunicato la “interruzione” del termine di 30 (trenta) giorni di cui all’art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023; - della nota ANAS S.p.A. prot. 0643154-U del 17.7.2025, con cui il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione ha chiesto all’RTI ricorrente la produzione di documenti ed ha interrotto il termine di 30 (trenta) giorni di cui all’art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023; - della seconda relazione del Gruppo di Valutazione del 16.7.2025; - della nota ANAS prot. 0532204 del 16.6.2025, con cui il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione ha chiesto all’RTI ricorrente la produzione di documenti ed ha interrotto il termine di 30 (trenta) giorni di cui all’art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023; - della prima relazione del Gruppo di Valutazione del 10-11 giugno 2025; - della nota con cui Anas S.p.A. ha ritenuto necessario attivare il sub-procedimento amministrativo di verifica dell’idoneità e della convenienza dell’offerta dell’RTI ricorrente ai sensi dell’art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023; - di tutti i verbali di gara, ivi incluso il verbale della seduta riservata della Commissione di gara rep n. 15557/2024 del 20.11.2024, nonché di ogni ulteriore atto istruttorio, anche di estremi non cogniti, adottato ai sensi dell’art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023; - del par. 24 del Disciplinare di gara, laddove riconosce ad ANAS S.p.A. la facoltà di non procedere all’aggiudicazione entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte “ Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ”, ove interpretato nel senso di consentire alla Stazione appaltante di esercitare tale facoltà senza limiti di tempo; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione in gara dell’RTI ricorrente ed affidamento in suo favore dell’Accordo Quadro per cui è causa, anche previa declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti che dovessero essere nelle more stipulati per l’esecuzione dei lavori in questione, e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto di una gara e conseguente non aggiudicazione per ritenuta non convenienza e non idoneità dell’offerta ai sensi dell’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava i provvedimenti con cui ANAS aveva disposto la sua esclusione dal lotto 13 di una procedura aperta per un accordo quadro triennale relativo a lavori di manutenzione stradale, ritenendo l’offerta non conveniente e non idonea. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, nonché dei principi di certezza del diritto, efficienza, imparzialità e buon andamento, sostenendo che la facoltà di non procedere all’aggiudicazione fosse stata esercitata tardivamente: la valutazione delle offerte si era conclusa il 20 novembre 2024, mentre l’esclusione era stata adottata il 5 novembre 2025 e comunicata il 6 novembre 2025, dopo 351 giorni. In via subordinata, veniva censurata la clausola del disciplinare che prevedeva la facoltà di non aggiudicare entro trenta giorni, ove interpretata nel senso di consentire l’esercizio del potere senza un effettivo limite temporale. Il secondo motivo deduceva l’illegittimità derivata dell’istruttoria e l’eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento. ANAS sosteneva che il termine fosse compatibile con l’attività istruttoria svolta mediante richieste di chiarimenti e audizione dell’operatore economico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esaminati e ha annullato gli atti impugnati per violazione dell’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023. Il giudice ha qualificato la facoltà di non procedere all’aggiudicazione come espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione della convenienza del futuro contratto, ma ha precisato che tale potere è subordinato a tre condizioni cumulative: previsione della facoltà nella lex specialis, mancanza di convenienza o idoneità dell’offerta e esercizio entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. Il termine decorre dalla conclusione dei compiti della commissione giudicatrice, culminanti nella formulazione della graduatoria, e non può essere differito da attività istruttorie avviate tardivamente. In astratto, il termine potrebbe essere posticipato qualora siano tempestivamente rappresentate specifiche esigenze istruttorie; nel caso concreto, tuttavia, l’amministrazione era rimasta inerte per circa sette mesi dopo la conclusione delle valutazioni, e le successive richieste di chiarimenti e comunicazioni di interruzione erano intervenute quando il termine era già ampiamente scaduto. Il TAR ha ritenuto irrilevante, ai fini interruttivi, lo scambio di e-mail informali del gennaio 2025 e non sufficiente la successiva nota di interruzione dei termini. L’esercizio della facoltà dopo quasi un anno è stato ritenuto tardivo, abnorme e incompatibile anche con il principio di fiducia, che impone un’azione amministrativa tempestiva e prevedibile e impedisce di mantenere il concorrente indefinitamente vincolato. Il motivo relativo al difetto di motivazione è rimasto assorbito. ANAS è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre oneri e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
La facoltà di non procedere all’aggiudicazione richiede cumulativamente la previsione nella lex specialis, la non convenienza o non idoneità dell’offerta e l’esercizio entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. Il termine decorre dall’esaurimento dei compiti della commissione giudicatrice, culminanti nella formulazione della graduatoria; attività istruttorie avviate tardivamente non possono riaprire o interrompere un termine già scaduto.
art. 2, d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia impone alla stazione appaltante un’azione tempestiva e prevedibile e tutela l’affidamento dell’operatore economico, escludendo che questi possa restare vincolato senza limite di tempo alle determinazioni interne dell’amministrazione.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro, ma non costituisce il parametro decisivo della decisione.
Massime di principio
- La facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione perché nessuna offerta è conveniente o idonea è un potere discrezionale, ma non assoluto: può essere esercitata solo se prevista dalla lex specialis, se ricorre effettivamente la non convenienza o non idoneità dell’offerta e se è rispettato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023.
- Ai fini dell’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, la conclusione delle valutazioni delle offerte coincide con l’esaurimento dei compiti della commissione giudicatrice, culminante nella formulazione della graduatoria.
- Le attività istruttorie e le richieste di chiarimenti possono, in astratto, giustificare un differimento del momento conclusivo soltanto se le esigenze istruttorie sono rappresentate e avviate tempestivamente; non possono invece interrompere o riattivare un termine già scaduto a causa dell’inerzia della stazione appaltante.
- L’esercizio della facoltà di non aggiudicare dopo un periodo abnorme e ingiustificato, incompatibile con il termine legale, viola anche il principio di fiducia, che impone alla stazione appaltante un’azione tempestiva e prevedibile e tutela l’operatore economico dal protrarsi indefinito dell’incertezza sull’esito della gara.
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