Cassazione Penale, Sentenza n. 7303/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 371-bis c.p., aggravato dall'art. 384-ter c.p. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 63 e 350 c.p.p. e nullità dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che alla data della convocazione (25/05/2022) già sussistevano indizi di reità dalle conversazioni del 23 e 24/05/2022 con Stefano Menicacci, pertanto avrebbe dovuto essere sentito come "indagato sostanziale" con assistenza difensiva; in subordine il Pubblico Ministero avrebbe dovuto interrompere l'audizione ai sensi dell'art. 63 c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto è stato sollevato per la prima volta in sede di Cassazione e non era stato proposto davanti al Tribunale del riesame; la Corte richiama il principio per cui, nel giudizio incidentale sulle misure cautelari, le doglianze devono essere devolute al giudice del riesame affinché siano conosciute e valutate. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 371-bis c.p.
Norma del codice penale che disciplina il reato contestato e che ha costituito la base per l'applicazione della misura cautelare; nella sentenza è richiamata come fattispecie oggetto dell'ordinanza impugnata
art. 384-ter c.p.
Aggravante contestata insieme all'art. 371-bis c.p.; richiamata per motivare la gravità dell'accusa e la misura adottata
art. 63 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di interrompere l'audizione quando emergano indizi tali da configurare lo stato di indagato; la Corte non entra nel merito sostanziale poiché il motivo non era stato previamente devoluto al riesame
art. 350 c.p.p.
Invocato dal ricorrente con riferimento a profili di nullità dell'atto; la sentenza registra la censura ma la dichiara non esaminabile per inammissibilità del ricorso
nono comma dell'art. 309 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per spiegare la specificità del giudizio di riesame nelle misure cautelari e la necessità di devolvere al giudice del riesame le doglianze sul merito
art. 606 c.p.p.
Richiamato per evidenziare i limiti del giudizio di cassazione e la carenza di cognizione in fatto quando le doglianze non sono state adeguatamente devolute al giudice del riesame
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, le censure devono essere formulate e sviluppate davanti al giudice del riesame; se un motivo viene sollevato per la prima volta in Cassazione, è in genere inammissibile salvo che si tratti di vizio rilevabile d'ufficio.
- La parte che impugna un provvedimento de libertate ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (fatti, fonti di prova e loro valutazione) per consentire al giudice del riesame di pronunciarsi e fornire una base di cognizione alla Cassazione.
- Le questioni processuali relative all'assistenza del difensore e all'interruzione dell'audizione ai sensi dell'art. 63 c.p.p. devono essere tempestivamente sollevate nei gradi precedenti; la mancata devoluzione impedisce l'esame in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, in casi di abuso o manifesta infondatezza procedurale, al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
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