Sentenza n. 724/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, comunicata a mezzo r.r. in pari con la quale il Comune di Turi Città Metropolitana di Bari, Settore 5°-Urbanistica–Assetto del Territorio, a firma del Capo Settore 5°, ha significato alla ricorrente che: “...Si è proceduto al ricalcolo del contributo di costruzione, rideterminato in complessivi €.20.514,96 e pertanto l’originario importo di €.10.797,42, deve essere integrato con versamento dell’entità di €.9717,54.” - di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, anche ove mai comunicato né notificato all'interessato, in parte de qua e per quanto d’interesse, ed in particolare: - della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Turi n. 14 del Reg., del 24.05.2019, avente ad oggetto: <<Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 dell’11 luglio 2005, esecutiva, avente ad oggetto: “D.P.R. n. 380/01 –art. 16 comma 6. Adeguamento degli oneri di urbanizzazione agli indici ISTAT.” Rettifica;>> - della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Turi n. 15 del Reg., del 24.05.2019, avente ad oggetto: <<Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 dell’11 luglio 2005, esecutiva, avente ad oggetto “D.P.R. n. 380/01 – art. 16, comma 9. Adeguamento dei costi di costruzione agli indici ISTAT”. Rettifica>>, tutte conosciute in data 25.06.2020; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a non corrispondere alla Amministrazione resistente alcuna somma a titolo di ricalcolo del contributo di costruzione e/o di urbanizzazione per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta comunale di integrazione del contributo di costruzione, rideterminato in euro 20.514,96 rispetto all’importo originariamente versato di euro 10.797,42, nonché gli atti presupposti di adeguamento degli oneri e dei costi di costruzione agli indici ISTAT
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2009 una domanda di permesso di costruire in sanatoria per un immobile rurale ad uso abitativo. Il Comune, comunicando che il titolo poteva essere rilasciato previa produzione della documentazione richiesta, aveva indicato in euro 10.797,42 la somma da versare per oneri di urbanizzazione e oblazione; tale importo era stato versato e il permesso di costruire in sanatoria era stato successivamente rilasciato. A distanza di anni, il Comune ha richiesto il pagamento di ulteriori euro 9.717,54, sostenendo di avere ricalcolato il contributo complessivamente dovuto. La ricorrente ha dedotto: prescrizione del credito vantato dall’amministrazione; violazione dei doveri di correttezza e buona fede; violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale sugli oneri; lesione dell’affidamento; manifesta irragionevolezza e arbitrarietà; difetto di istruttoria, ponderazione degli interessi e motivazione; violazione dei principi di trasparenza; nullità o illegittimità della richiesta per omessa notificazione degli atti presupposti richiamati per relationem.
La decisione
Nelle more del giudizio, il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. La ricorrente ha dichiarato, sia con memoria sia in udienza, che tale annullamento determinava la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia il rimborso del contributo unificato. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione delle iniziali incertezze sull’esatta determinazione del contributo di costruzione. Il contributo unificato è stato posto a carico del Comune, ravvisando la soccombenza virtuale dell’amministrazione alla luce delle ragioni della richiesta originaria e delle censure proposte, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, lett. a), d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Tale circostanza è stata confermata nel corso dell’udienza ... in ragione dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto nelle more del giudizio e idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis, lett. a), d.P.R. 115/2002
Contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente
Anche in presenza di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale, valutata con riferimento alle ragioni dell’atto originariamente impugnato e alle censure dedotte.
art. 16 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla determinazione e alla rideterminazione del contributo di costruzione, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a seguito della cessazione della materia del contendere.
art. 2946 c.c.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la prescrizione del credito comunale, senza essere esaminata nel merito.
art. 1175 c.c.
La disposizione è stata invocata in relazione ai doveri di correttezza, ma il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 1375 c.c.
La disposizione è stata invocata in relazione all’obbligo di buona fede, ma il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 7 l.r. Puglia 8 marzo 1985, n. 6
La disposizione è stata richiamata in relazione alla determinazione degli oneri, senza esame di merito da parte del TAR.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale sopravvenienza soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’esame dei motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare autonomamente il contributo unificato sulla base della soccombenza virtuale, valutando le ragioni dell’atto originario e le censure dedotte, anche quando le spese di lite siano compensate.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia sia definita dall’annullamento in autotutela e sussistano iniziali incertezze sull’esatta determinazione del contributo di costruzione dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →