Corte di giustizia, Sentenza C-185/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024. — protectus s.r.o. contro Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Decisione 2013/488/UE – Informazioni classificate – Nulla osta di sicurezza delle imprese – Revoca del nulla osta – Mancata divulgazione di informazioni classificate sui cui si fonda la revoca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione – Accesso al fascicolo – Principio del contraddittorio – Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell’Unione. — Causa C-185/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte distingue tra revoca dell’attestato nazionale di sicurezza industriale e revoca del certificato di sicurezza industriale relativo alle ICUE: solo la seconda rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione e quindi nell’ambito della Carta. Sul piano delle garanzie processuali, la Corte ammette una disciplina che mantenga riservate le informazioni classificate, purché il giudice possa controllarne la segretezza, accedervi integralmente e garantire all’impresa interessata il contenuto essenziale dei motivi della revoca. Non è invece necessario che sia il giudice stesso a comunicare informazioni classificate alla parte o al difensore quando l’autorità competente si opponga alla divulgazione.
Rinvio pregiudiziale su informazioni classificate: applicabilità della Carta e garanzie del diritto a un ricorso effettivo contro la revoca di un nulla osta di sicurezza delle imprese collegato all’accesso a informazioni classificate UE.
La questione giuridica
1) Se il controllo giurisdizionale della revoca di un attestato di sicurezza industriale nazionale e, per effetto di essa, della revoca di un certificato di sicurezza industriale relativo alle informazioni classificate UE, costituisca attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. 2) Se l’articolo 47 della Carta osti a una disciplina nazionale che non consente alla parte interessata di conoscere le informazioni classificate poste a base della revoca, pur consentendo al giudice di accedervi e all’avvocato di accedervi solo con autorizzazione e vincolo di riservatezza. 3) In caso di incompatibilità, se il giudice nazionale possa o debba disapplicare la disciplina interna e comunicare egli stesso tali informazioni alla parte o al difensore. 4) Se un eventuale potere di accesso/comunicazione del giudice riguardi solo le informazioni pertinenti alla sicurezza industriale UE o anche quelle rilevanti solo ai fini del diritto nazionale.
Principio di diritto
La Carta si applica alla revoca di un certificato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a informazioni classificate UE, perché tale certificato costituisce un nulla osta previsto e disciplinato dalla decisione 2013/488/UE; non si applica invece alla sola revoca di un attestato nazionale di sicurezza industriale privo di nesso con un atto dell’Unione. Quanto all’articolo 47 della Carta, esso non impone che le informazioni classificate siano sempre comunicate all’interessato o al suo avvocato né che sia il giudice a divulgarle: è sufficiente che il giudice abbia accesso all’insieme degli elementi, controlli in modo effettivo l’eventuale giustificazione del segreto, limiti la mancata divulgazione allo stretto necessario e assicuri comunque all’interessato il contenuto essenziale dei motivi della revoca, eventualmente mediante una sintesi. Se l’autorità competente rifiuta ingiustificatamente la divulgazione, il giudice deve trarne le conseguenze nel controllo di legittimità sulla base dei soli motivi e prove comunicati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2013/488/UE del Consiglio
- Articolo 1 della decisione 2013/488/UE
- Articolo 11 della decisione 2013/488/UE
- Articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2013/488/UE
- Articolo 16, paragrafo 3, della decisione 2013/488/UE
- Allegato V della decisione 2013/488/UE
Revoca di un nulla osta di sicurezza delle imprese e accesso a informazioni classificate UE
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, riguarda la revoca di un attestato nazionale di sicurezza industriale e, per conseguenza, di un certificato di sicurezza industriale relativo all’accesso a informazioni classificate dell’Unione europea. La Corte esamina se la Carta dei diritti fondamentali si applichi alla controversia e, in caso affermativo, quali garanzie discendano dall’articolo 47 in presenza di informazioni classificate.
Fatti e procedimento principale
La società protectus s.r.o. aveva ottenuto dal NBÚ slovacco un attestato di sicurezza industriale e un certificato di sicurezza industriale per il livello SECRET UE/EU SECRET. Successivamente, il NBÚ ha revocato entrambi gli atti sulla base di informazioni classificate e non classificate che, secondo l’autorità, evidenziavano rischi per la sicurezza legati ai rapporti commerciali della società e ad altri elementi investigativi.
Il ricorso amministrativo della società è stato respinto dal comitato parlamentare competente. Dinanzi al giudice del rinvio, il fascicolo conteneva anche documenti classificati, ai quali la parte e il suo avvocato non avevano accesso, salvo autorizzazione dell’autorità che li aveva classificati. Il giudice nazionale ha quindi chiesto chiarimenti sull’applicabilità della Carta e sulle conseguenze dell’eventuale incompatibilità della disciplina slovacca con l’articolo 47.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama la decisione 2013/488/UE sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, in particolare:
- il considerando 3 e l’articolo 1, che impongono agli Stati membri di rispettare principi e norme minime equivalenti di protezione;
- l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 7, che disciplina l’affidamento di contratti a soggetti industriali e il possesso del nulla osta di sicurezza delle imprese;
- l’articolo 15, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, che impongono misure nazionali di attuazione;
- l’allegato V, punti 8-13, relativo alla sicurezza industriale, al rilascio, agli effetti e alla revoca del FSC.
Prima questione: quando vi è attuazione del diritto dell’Unione
La Corte distingue nettamente le due autorizzazioni. La revoca dell’attestato di sicurezza industriale nazionale, in quanto tale, non costituisce attuazione del diritto dell’Unione, perché la disciplina slovacca relativa a tale attestato non mira ad attuare una disposizione UE specifica in materia di accesso a informazioni classificate nazionali.
Diversamente, la revoca del certificato di sicurezza industriale relativo alle ICUE costituisce attuazione del diritto dell’Unione, poiché il certificato corrisponde al nulla osta di sicurezza delle imprese previsto dall’articolo 11 e dall’allegato V della decisione 2013/488/UE. La Corte sottolinea che il fatto che gli Stati membri godano di un margine di discrezionalità nel determinare le condizioni di revoca non esclude l’attuazione del diritto UE, trattandosi di potere esercitato all’interno del regime istituito dalla decisione.
Seconda e terza questione: contenuto del diritto a un ricorso effettivo
La Corte afferma che l’articolo 47 della Carta si applica alla revoca del FSC, poiché l’operatore economico perde l’accesso alle ICUE necessario per partecipare o eseguire contratti classificati del Consiglio. L’impresa deve quindi poter disporre di un ricorso effettivo contro la revoca.
Quanto alle garanzie processuali, la Corte ammette che la decisione di revoca non indichi integralmente le informazioni classificate, quando la segretezza sia giustificata da esigenze imperative, come la sicurezza dello Stato o le relazioni internazionali. In tal caso, però:
- il giudice deve avere accesso all’insieme dei motivi e degli elementi di prova;
- deve verificare autonomamente se il rifiuto di divulgazione sia davvero giustificato;
- la mancata divulgazione deve essere limitata allo stretto necessario;
- all’interessato deve essere comunque comunicato il contenuto essenziale della motivazione, anche tramite una sintesi.
La Corte precisa inoltre che non è necessario che il giudice comunichi personalmente le informazioni classificate alla parte o al difensore. È sufficiente che l’autorità competente possa autorizzare la divulgazione; se la rifiuta, il giudice esamina la legittimità dell’atto sulla base dei soli motivi e prove effettivamente comunicati.
Ruolo dell’avvocato e accesso al fascicolo
La Corte ritiene insufficiente una disciplina che consenta all’avvocato di accedere alle informazioni classificate solo con il consenso dell’autorità e con divieto di divulgarle al cliente, se il giudice non può controllare efficacemente l’eventuale ingiustificatezza del rifiuto. Il punto centrale non è solo l’accesso del giudice, ma la possibilità per l’interessato di conoscere il contenuto essenziale dei motivi di revoca e di difendersi in modo effettivo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la Carta non si applica alla revoca del solo attestato nazionale di sicurezza industriale;
- la Carta si applica alla revoca del certificato di sicurezza industriale relativo alle ICUE;
- l’articolo 47 non osta, in linea di principio, a una normativa che mantenga riservate le informazioni classificate, purché siano rispettate le garanzie minime indicate dalla Corte;
- il giudice nazionale non è tenuto a comunicare egli stesso le informazioni classificate all’interessato quando l’autorità competente rifiuti la divulgazione senza giustificazione, ma deve trarre le conseguenze del mancato consenso nella valutazione di legittimità.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che il regime UE sulla sicurezza industriale delle ICUE attiva la Carta quando viene revocato un FSC previsto dalla decisione 2013/488/UE. In materia di informazioni classificate, il diritto a un ricorso effettivo non esige la piena disclosure all’impresa, ma impone un controllo giurisdizionale reale sulla segretezza, l’accesso del giudice agli atti riservati e la comunicazione all’interessato del nucleo essenziale delle ragioni della revoca.
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