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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 26277 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avesse introdotto per la prima volta in appello una nuova eccezione, fondata sull'avvenuto perfezionamento dell'accertamento con adesione, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In primo grado l'Ufficio aveva contestato soltanto la tardività dell'istanza di rimborso. La ricorrente contestava inoltre il richiamo al principio di collaborazione e buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nel giudizio sul diniego di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Le deduzioni dell'Ufficio dirette a negare l'esistenza di tali fatti sono mere difese e non eccezioni in senso stretto, pertanto possono essere formulate anche in appello, salvo il giudicato interno. L'avvenuto perfezionamento dell'accertamento con adesione escludeva in radice l'esistenza del credito al rimborso, poiché tale definizione è intangibile e non impugnabile; l'istanza di rimborso avrebbe costituito una forma surrettizia di impugnazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il motivo concerneva la dedotta violazione dell'art. 57, comma 2.

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Ufficio di formulare mere difese volte a contestare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, anche se tali argomentazioni non erano state esposte in primo grado.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3

    L'accertamento definito mediante adesione non è ulteriormente impugnabile; la definizione rende stabile l'accertamento e impedisce di rimetterne in discussione gli effetti tramite una domanda di rimborso.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 4

    La procedura di accertamento con adesione, una volta perfezionata, produce effetti preclusivi e rende improponibili iniziative dirette a contestare indirettamente l'accertamento definito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Il giudice d'appello aveva richiamato i principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione finanziaria. La Corte non ha esaminato la questione perché il rigetto del primo motivo rendeva superfluo il secondo.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal contribuente contro il diniego di rimborso, il contribuente deve allegare e provare tutti i fatti che fondano il diritto restitutorio.
  • Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sull'inesistenza del credito o sulla diversa qualificazione dei fatti sono normalmente mere difese, non eccezioni in senso stretto, e possono essere dedotte anche in appello.
  • L'accertamento con adesione perfezionato non può essere normalmente rimesso in discussione mediante una successiva istanza di rimborso, perché tale istanza potrebbe trasformarsi in un'impugnazione indiretta dell'accertamento.
  • Prima di chiedere un rimborso è necessario verificare se il tributo sia stato definito mediante accertamento con adesione o altro istituto deflattivo, poiché la definizione può precludere la restituzione delle somme versate.
  • La condanna alle spese segue ordinariamente la soccombenza: il contribuente che propone un ricorso infondato può essere condannato a rimborsare le spese dell'Amministrazione.

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