Cassazione Penale, Sentenza n. 2296/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: (1) nullità della sentenza per mancata citazione dell'imputato e per mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore; (2) carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della riduzione di pena per il buon comportamento processuale dell'imputato
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la citazione era stata correttamente notificata al difensore e, nella disciplina emergenziale Covid-19, il giudizio trattato in forma cartolare senza richiesta di discussione orale esclude l'applicazione dell'art. 420-ter c.p.p. sul legittimo impedimento alla comparizione personale del difensore. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la Corte territoriale aveva correttamente motivato la mancata mitigazione della pena valutando l'ammissione di colpevolezza come "laconica" e priva di rilievo probatorio circa la resipiscenza. Di conseguenza la condanna originaria (furto aggravato tentato e consumato in luogo di privata dimora e ricettazione, unificati per continuazione con pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e multa di Euro 1.700,00) resta impregiata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 lett. c) e lett. e)
Con riferimento al gravame in cassazione, i motivi sono stati formulati ai sensi delle lett. c) (nullità) ed e) (motivazione manifestamente illogica). La Corte ha esaminato e respinto entrambi i profili come infondati
art. 420-ter cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la previsione sull'impedimento alla comparizione personale del difensore non trovi applicazione quando il giudizio è trattato per contraddittorio cartolare (assenza di richiesta di trattazione orale) secondo la disciplina emergenziale
art. 23-bis, L. n. 176/2020
art. 23-bis della L. n. 176 del 2020
Rinvio alla normativa emergenziale Covid-19 che consente lo svolgimento del giudizio in forma cartolare senza intervento personale delle parti se non richiesta la discussione orale; ciò legittima la mancata comparizione personale e l'assenza di applicazione di talune garanzie legate alla presenza
Norme processuali generali (giudizio abbreviato, continua)
decisioni di merito (Tribunale di Siena 20/11/2020 e Corte d'appello di Firenze 03/05/2022)
La sentenza impugnata confermava la condanna emessa in abbreviato; la Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha lasciato impregiati gli accertamenti di fatto e la valutazione della Corte d'appello
Massime di principio
- La notifica al difensore via PEC è normalmente idonea a considerare valida la comunicatione della fissazione dell'udienza; chi contesta la mancata conoscenza deve provare l'irregolarità della notifica
- In regime di disciplina emergenziale (es. norme introdotte per Covid-19) se il processo d'appello è trattato in forma cartolare e non è richiesta la trattazione orale, la norma sull'impedimento del difensore (art. 420-ter c.p.p.) può non trovare applicazione perché non è richiesta la presenza personale
- La semplice ammissione di colpa, se "laconica" e non accompagnata da elementi che manifestino resipiscenza o volontà di riparazione, può non essere ritenuta idonea a giustificare una riduzione di pena per il comportamento processuale
- La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione di merito: se la motivazione del giudice d'appello appare congrua e coerente, la Cassazione respingerà i motivi che chiedono la riconsiderazione degli elementi di fatto o della valutazione della credibilità
- La richiesta di rinvio dell'udienza per avere preso conoscenza tardiva delle conclusioni deve essere adeguatamente giustificata: la mera affermazione senza prova della mancata comunicazione non è sufficiente quando la notifica è risultata regolare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →