Sentenza n. 329/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEC del 28 aprile 2026 con cui la stazione appaltante ha trasmesso l’offerta tecnica dell’aggiudicataria con l’oscuramento integrale di quattro paragrafi, negando l’accesso alla versione integrale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel Lotto 67 della procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale per medicazioni, ha impugnato il diniego di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, chiedendo l’ostensione integrale per verificare la correttezza dei punteggi tecnici. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 36 d.lgs. 36/2023, perché la stazione appaltante non avrebbe indicato adeguatamente i motivi ostativi all’accesso; 2) illegittimità dell’oscuramento integrale dei paragrafi «Descrizione», «Composizione», «Indicazioni» e «Caratteristiche chimico-fisiche», che impediva di controllare l’attribuzione dei punteggi e di esercitare la difesa; 3) con memoria, contestazione dell’idoneità della dichiarazione dell’aggiudicataria a dimostrare segreti commerciali, osservando che la menzione di un marchio di fabbrica non equivale alla prova di un brevetto o di un segreto commerciale. L’aggiudicataria aveva giustificato l’oscuramento richiamando segreti commerciali relativi alle caratteristiche della tecnologia 3DFit e la tutela del relativo marchio.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile: si applicava il termine ordinario di 30 giorni dell’art. 116, comma 1, c.p.a., decorrente dalla PEC del 28 aprile 2026, poiché il termine speciale di 10 giorni dell’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 presuppone una decisione specifica ed espressa sull’oscuramento, non risultante dall’aggiudicazione né dalla mera pubblicazione dell’offerta oscurata. Nel merito, è stato accolto il primo motivo: la stazione appaltante non poteva recepire acriticamente la generica dichiarazione di segretezza, ma doveva verificare se la tecnologia fosse brevettata, esclusiva o effettivamente qualificabile come segreto commerciale e svolgere un bilanciamento motivato tra accesso difensivo e riservatezza commerciale. È stato accolto anche il secondo motivo: considerati i criteri e i punteggi tecnici del lotto, l’oscuramento di circa tre pagine su quattro impediva alla seconda classificata di verificare eventuali errori nell’attribuzione dei punteggi. Il TAR non ha ordinato direttamente l’ostensione integrale, poiché il bilanciamento implica discrezionalità amministrativa: ha disposto il riesame, con gli accertamenti indicati in motivazione e una nuova valutazione comparativa. Regione Basilicata condannata a € 1.000, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato; spese compensate nei confronti dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
Pertanto, deve ritenersi che, nella specie, il ricorso è ricevibile, perché è stato notificato entro termine decadenziale di 30 giorni ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm., decorrente dalla ricezione della pec del 28.4.2026, con la quale la stazione appaltante ha respinto in modo definitivo l’istanza di accesso della ricorrente del 22.4.2026, volta ad ottenere l’accesso all’intera offerta tecnica della Coloplast S.p.A..
Il termine ordinario di 30 giorni per il ricorso in materia di accesso decorre, in questa fattispecie, dalla ricezione della comunicazione che definisce il diniego di accesso.
art. 36, commi 1 e 4, d.lgs. 36/2023
In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso in esame, in quanto nella specie, va applicato l’ordinario termine decadenziale di 30 giorni ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm., perché il termine decadenziale di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione o dalla comunicazione della pubblicazione di tutti gli atti del procedimento di gara, previsto dal comma 4 dell’art. 36 D.Lg.vo n. 36/2023, può essere applicato esclusivamente alle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche, indicate nel provvedimento di aggiudicazione o nella comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, mentre, nella specie, il suddetto provvedimento di aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 188 del 27.3.2026 non indica alcuna decisione sulla richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria Coloplast S.p.A.
Il termine di 10 giorni previsto per contestare le decisioni sull’oscuramento opera solo quando la stazione appaltante abbia adottato e comunicato una decisione specifica sulla richiesta; non basta la pubblicazione dell’offerta in forma oscurata. La stazione appaltante deve inoltre svolgere una valutazione effettiva delle ragioni di riservatezza e dell’interesse all’accesso.
artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La Sentenza di accoglimento del ricorso non può tradursi nell’imposizione di un obbligo puntuale di consentire l’ostensione, incompatibile con i limiti posti dagli articoli 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ma deve disporre un remand all’Amministrazione a cui compete, in sede di esecuzione del decisum, ogni valutazione in ordine alla prevalenza dell’uno o dell’altro interesse.
Quando la decisione sull’ostensione richiede un bilanciamento discrezionale tra accesso e segreti tecnici o commerciali, il giudice che annulla la decisione viziata non si sostituisce all’amministrazione disponendo direttamente l’accesso, ma ordina il riesame.
artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.; artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la Regione Basilicata va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della controinteressata Coloplast S.p.A..
La Regione, soccombente, è condannata alle spese; le spese nei confronti della controinteressata sono compensate per eccezionali motivi.
Massime di principio
- Il termine speciale di dieci giorni previsto per impugnare le decisioni sull’oscuramento delle offerte di gara presuppone una decisione specifica ed espressa della stazione appaltante, comunicata con l’aggiudicazione o con la pubblicazione degli atti; la mera pubblicazione di un’offerta oscurata non equivale a una decisione implicita e non determina la decorrenza di quel termine. In assenza di tale decisione, l’impugnazione del diniego definitivo di accesso segue il termine ordinario dell’art. 116, comma 1, c.p.a.
- La dichiarazione dell’offerente che qualifica informazioni della propria offerta come segreti commerciali non esonera la stazione appaltante da un accertamento concreto della sussistenza e consistenza della riservatezza invocata. Occorre verificare, tra l’altro, se la tecnologia sia brevettata, esclusiva o effettivamente riconducibile a un segreto commerciale e se le informazioni siano suscettibili di sfruttamento economico e idonee a procurare un vantaggio concorrenziale.
- L’accesso difensivo all’offerta tecnica e la tutela dei segreti tecnici o commerciali devono essere oggetto di un bilanciamento proporzionato e riferito al caso concreto; non è ammessa né la prevalenza automatica dell’accesso né l’oscuramento fondato su una generica dichiarazione di segretezza.
- Quando l’oscuramento di parti rilevanti dell’offerta impedisce al concorrente di verificare la correttezza dei punteggi tecnici e la stazione appaltante non ha motivato adeguatamente il bilanciamento, il giudice annulla la decisione viziata e ordina il riesame, senza imporre direttamente l’ostensione integrale se la scelta richiede una valutazione discrezionale dell’amministrazione.
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