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Sentenza

Sentenza n. 2358/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, preceduto dal ritiro cautelare delle armi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti e il provvedimento questorile prodromico, nonché il ritiro cautelare delle armi disposto dopo che l’autovettura della sua allora compagna era stata colpita da colpi d’arma da fuoco. Ha dedotto, quanto al ritiro cautelare, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto e l’apparenza della motivazione, nonché la violazione degli artt. 24 e 113 Cost.; la violazione dell’art. 39 TULPS; l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento ed erroneità dei fatti. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 97 Cost., dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, in relazione alla protrazione del ritiro delle armi. In sostanza, ha contestato l’assenza di un concreto collegamento tra l’episodio criminoso e la propria affidabilità nella detenzione di armi, evidenziando l’incensuratezza e l’assenza di circostanze soggettive ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto infondate le censure riferite al ritiro cautelare ex art. 39, comma 2, TULPS, chiarendo che tale misura è preventiva, urgente, interinale e provvisoria, e può essere adottata senza l’accertamento di un reato o di un effettivo abuso dell’arma, quando sussista una ragionevole prognosi di possibile abuso o di non piena affidabilità del detentore. Tuttavia, anche l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di sicurezza pubblica deve essere esercitata in relazione a una situazione di fatto oggettivamente verificata e sorretta da una motivazione congrua, concreta e attuale. Il divieto prefettizio è stato invece annullato perché fondato su assunti generici e indimostrati: l’amministrazione aveva valorizzato il fatto che l’autovettura della compagna fosse stata colpita da colpi d’arma da fuoco senza accertare il movente, l’effettiva riferibilità dell’azione alla compagna o un collegamento soggettivo con il ricorrente; inoltre, il provvedimento non indicava elementi individuali ostativi, né spiegava perché il ricorrente, incensurato, sarebbe stato concretamente incline ad azioni di vendetta. Il mero timore di possibili vendette non è stato ritenuto sorretto da un giudizio di effettiva verosimiglianza. Conseguentemente, esauriti gli effetti del ritiro d’urgenza, il ricorrente può riottenere le armi cedute. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico dell’amministrazione, oltre al rimborso integrale del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, TULPS

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La valutazione prefettizia sulla capacità e affidabilità nella detenzione di armi deve essere distinta dalla misura cautelare di ritiro; il divieto richiede una motivazione concreta e attuale sul giudizio di inaffidabilità.

  • art. 39, comma 2, TULPS

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il ritiro cautelare delle armi è una misura preventiva e urgente, interinale e provvisoria, adottabile anche senza accertamento di un reato o di un effettivo abuso, sulla base di una ragionevole prognosi di possibile abuso o di non piena affidabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La motivazione del provvedimento deve rendere comprensibili le ragioni concrete e attuali del giudizio di inaffidabilità; il mero richiamo a timori generici e a fatti non adeguatamente collegati al destinatario non è sufficiente.

  • art. 97 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’esercizio del potere di pubblica sicurezza deve rispettare buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 1 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’azione amministrativa deve essere esercitata secondo criteri di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento.

  • art. 2 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’amministrazione deve concludere il procedimento e non può mantenere indefinitamente una misura cautelare senza una valutazione coerente con la sua natura provvisoria.

  • art. 24 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione e alla tutela delle proprie posizioni giuridiche, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 113 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La norma è stata invocata dal ricorrente a tutela del diritto di impugnazione degli atti amministrativi, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • Il ritiro cautelare di armi, munizioni o materiali esplodenti previsto dall’art. 39, comma 2, TULPS è una misura preventiva, urgente, interinale e provvisoria, che può essere adottata anche senza l’accertamento di un reato o di un effettivo abuso, quando una ragionevole prognosi faccia ritenere possibile un abuso o non pienamente affidabile il detentore.
  • Anche nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta per la tutela della sicurezza pubblica, il divieto di detenzione di armi deve fondarsi su elementi concreti, attuali e individualizzati, idonei a sostenere il giudizio prognostico di inaffidabilità.
  • Un episodio criminoso riguardante un soggetto vicino al detentore non giustifica da solo il divieto di detenzione di armi quando l’amministrazione non abbia accertato il movente, la riferibilità dell’azione offensiva, il collegamento con il destinatario del provvedimento o specifiche circostanze soggettive ostative.
  • La motivazione per relationem di un divieto di detenzione di armi è insufficiente se si limita a richiamare la gravità dell’episodio e il timore astratto di possibili vendette, senza spiegare la concreta verosimiglianza del rischio e il nesso tra i fatti accertati e l’inaffidabilità del destinatario.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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