Corte di giustizia, Sentenza C-192/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 giugno 2021. — Prima banka Slovensko a.s. contro HD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Disposizioni legislative nazionali imperative – Scadenza anticipata del termine del contratto di prestito – Cumulo degli interessi sul prestito e degli interessi moratori. — Causa C-192/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del giudice slovacco, ha chiarito che la direttiva sulle clausole abusive non si applica a norme nazionali imperative che disciplinano il regime degli interessi in caso di inadempimento del consumatore, purché non riguardino il controllo giudiziale dell’abusività. Nel caso concreto, il divieto di cumulare interessi corrispettivi e moratori dopo la scadenza anticipata del prestito resta quindi fuori dall’ambito della direttiva, se il creditore è già tutelato dal risarcimento del danno effettivo. La seconda questione, fondata sulla Carta e sui Trattati, è stata ritenuta assorbita.
Direttiva 93/13/CEE e clausole di un contratto di prestito: esclusione dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali imperative che vietano, in caso di scadenza anticipata, il cumulo di interessi corrispettivi e moratori quando il creditore è già risarcito del danno effettivo.
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13/CEE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, osti a una normativa nazionale che, nei contratti di prestito con consumatori, impedisce di imporre al consumatore, in caso di scadenza anticipata del prestito, il pagamento degli interessi corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza, oltre agli interessi moratori e alle altre penali previste, quando tali ultime somme consentono già il risarcimento del danno effettivamente subito dal creditore; e, in subordine, se il livello elevato di tutela del consumatore di cui all’articolo 38 della Carta e agli articoli 4, paragrafo 2, e 169, paragrafo 1, TFUE osti al pagamento di costi forfettari al posto del danno effettivo.
Principio di diritto
La direttiva 93/13/CEE non si applica a disposizioni nazionali imperative che, nei contratti di prestito con consumatori, vietano al professionista di esigere, dopo la scadenza anticipata del prestito, gli interessi corrispettivi oltre agli interessi moratori e alle altre penali, quando tali somme coprono già il danno effettivamente subito dal creditore. Tali norme nazionali, se effettivamente di applicazione obbligatoria e non relative al controllo delle clausole abusive, rientrano nell’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva; la sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés non impone una soluzione diversa, perché distingue nettamente interessi moratori e interessi corrispettivi e non vieta agli Stati membri di regolare il loro cumulo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 169, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2008/48/CE
Direttiva 93/13/CEE e cumulo di interessi in caso di scadenza anticipata del prestito
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia) in una controversia tra una banca e un consumatore relativa alle somme dovute dopo la scadenza anticipata di un contratto di prestito al consumo. Il nodo centrale è se la direttiva 93/13/CEE consenta o meno una normativa nazionale che impedisce al professionista di chiedere, oltre agli interessi moratori, anche gli interessi corrispettivi fino al rimborso integrale del capitale.
Fatti e procedimento principale
Il consumatore aveva stipulato un prestito di 5.700 euro da rimborsare in 96 rate mensili. A seguito del mancato pagamento delle rate, la banca aveva dichiarato la scadenza anticipata del prestito e richiesto il capitale residuo, gli interessi moratori del 5% e anche gli interessi corrispettivi del 7,90% per il periodo successivo alla scadenza anticipata e fino al rimborso integrale.
Il tribunale di primo grado aveva accolto la domanda per gli interessi moratori, ma l’aveva respinta nella parte relativa agli interessi corrispettivi, ritenendo che il diritto slovacco non ammettesse tale cumulo. In appello, la banca sosteneva che dalla sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés risultasse invece la possibilità di cumulare interessi corrispettivi e interessi moratori.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se la direttiva 93/13, soprattutto gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, osti a una normativa nazionale di protezione del consumatore che impedisce al creditore di far valere, sulla base del contratto, il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori dopo la scadenza anticipata;
- in via subordinata, se l’articolo 38 della Carta e gli articoli 4, paragrafo 2, e 169, paragrafo 1, TFUE ostino a che il consumatore paghi costi forfettari invece del danno effettivo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che esclude dal suo ambito le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sulla non vincolatività delle clausole abusive;
- l’articolo 7, paragrafo 1, sui mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- il tredicesimo considerando della direttiva;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio.
Sono inoltre menzionati la Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 4, paragrafo 2, e 169, paragrafo 1, TFUE, nonché la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, richiamata dal giudice nazionale nel contesto fattuale.
Ragionamento della Corte sull’ammissibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo slovacco. La decisione di rinvio spiega infatti in modo sufficiente il nesso tra la normativa nazionale, la direttiva 93/13 e la controversia concreta. Inoltre, la questione non è ipotetica, perché la soluzione della lite dipende proprio dalla risposta della Corte.
Ragionamento della Corte nel merito
La Corte ricorda il proprio orientamento costante secondo cui l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude le disposizioni nazionali imperative che si applicano tra le parti indipendentemente dalla loro scelta, comprese quelle applicabili in via suppletiva, purché non riguardino il controllo delle clausole abusive o i poteri del giudice in tale controllo.
Nel caso di specie, le disposizioni slovacche richiamate dal giudice del rinvio hanno natura legislativa/regolamentare, si impongono alle parti e non disciplinano il controllo dell’abusività delle clausole. Pertanto, fatte salve le verifiche del giudice nazionale, esse sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva.
La Corte chiarisce inoltre che la precedente sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés non impone la tesi della banca. In quella pronuncia la Corte ha semplicemente precisato che, se una clausola sugli interessi moratori è abusiva, la sua eliminazione non trascina automaticamente con sé la clausola sugli interessi corrispettivi, poiché le due pattuizioni hanno funzioni diverse:
- gli interessi moratori sanzionano il ritardo e mirano a dissuadere l’inadempimento;
- gli interessi corrispettivi remunerano la messa a disposizione del capitale.
Da ciò non deriva, però, che il diritto dell’Unione imponga agli Stati membri di consentire il cumulo degli interessi corrispettivi e moratori in caso di scadenza anticipata del prestito.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, la direttiva 93/13 non è applicabile alle disposizioni nazionali che impediscono di richiedere al consumatore, sulla base delle clausole del contratto, gli interessi corrispettivi per il periodo tra la dichiarazione di scadenza anticipata e il rimborso effettivo del capitale, quando gli interessi moratori e le altre penali contrattuali consentono già di risarcire il danno effettivamente subito dal professionista.
La seconda questione non viene esaminata, poiché assorbita dalla risposta alla prima.
Principi affermati
- Le norme nazionali imperative che regolano il regime degli interessi e delle penali in caso di ritardo del consumatore possono essere sottratte alla direttiva 93/13 se non incidono sul controllo delle clausole abusive.
- La distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, sottolineata nella sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, non implica un diritto del professionista al cumulo automatico di entrambi dopo la scadenza anticipata.
- La tutela del consumatore ex direttiva 93/13 non consente di trasformare in clausola abusiva il divieto nazionale di aggravare la posizione del consumatore oltre il danno effettivo del creditore.
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