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Ordinanza

Ordinanza n. 13245/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 6959 del 2022: - del decreto 31.3.2022-5.4.2022 n. k10/-OMISSIS-/R del Ministero dell'Interno, notificato dal Prefetto di Torino all'odierno ricorrente in data 27.4.2022, con il quale si respinge l'istanza del richiedente di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f della L. 5.2.1992 n. 91. - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento.. quanto al ricorso n. 6963 del 2022: - del decreto 31.3.2022-5.4.2022 n. k10/-OMISSIS-/R del Ministero dell'Interno, notificato dal Prefetto di Torino all'odierno ricorrente in data 27.4.2022, con il quale si respinge l'istanza del richiedente di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f della L. 5.2.1992 n. 91. - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento..

Giustizia amministrativa202206963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Ministero dell'Interno di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana per ragioni connesse a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sono stati proposti due distinti ricorsi contro i decreti ministeriali notificati dal Prefetto di Torino, con i quali è stata respinta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Il rigetto è stato motivato dall'emersione, nel corso dell'istruttoria, di elementi riferiti ai richiedenti tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Nel secondo procedimento, il rigetto risulta collegato alla possibile pericolosità per la sicurezza della Repubblica del coniuge. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità articolati nei ricorsi, ma evidenzia la necessità di conoscere la documentazione istruttoria posta a fondamento dei dinieghi e le eventuali ragioni, connesse alla tutela delle fonti informative e all'attività di intelligence, che potrebbero impedirne la trasmissione integrale.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, ritenendo sussistente una connessione oggettiva e soggettiva, poiché i dinieghi delle istanze di cittadinanza sono riconducibili a valutazioni di possibile pericolosità per la sicurezza della Repubblica riferite ai coniugi. Non ha ancora deciso nel merito. Ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ha disposto un adempimento istruttorio a carico del Ministero dell'Interno, che dovrà depositare entro il 5 ottobre 2026 la documentazione istruttoria utilizzata per adottare i provvedimenti impugnati, adottando le cautele necessarie, quali stralci e omissis, per tutelare le fonti informative e non pregiudicare l'attività di intelligence. In alternativa o in aggiunta, il Ministero dovrà depositare una relazione recante le specifiche ragioni che rendano ragionevole la mancata trasmissione degli atti. È stato inoltre richiesto di precisare se siano stati proposti altri ricorsi da congiunti ai quali la cittadinanza sia stata negata per la presunta pericolosità del ricorrente. La visione della documentazione sarà consentita esclusivamente al Collegio e al difensore nella camera di consiglio istruttoria del 7 ottobre 2026, senza estrazione di copia, per consentire l'attività difensiva. La causa è stata rinviata per il prosieguo; le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione costituisce la base normativa delle istanze di concessione della cittadinanza oggetto dei dinieghi impugnati; il provvedimento riferisce che la concessione è stata negata in ragione di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a. per disporre l'acquisizione della documentazione istruttoria.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore fondamento dei poteri istruttori del Collegio e delle modalità di acquisizione degli atti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un diniego di cittadinanza fondato su possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica dipende da informazioni istruttorie non conosciute dal ricorrente, il giudice amministrativo può acquisire la documentazione posta a fondamento dell'atto per consentire il controllo giurisdizionale e l'esercizio della difesa.
  • La tutela delle fonti informative e dell'attività di intelligence può giustificare l'acquisizione e la consultazione riservata della documentazione istruttoria, con stralci, omissis o altre cautele; qualora l'Amministrazione non trasmetta gli atti, deve indicare le specifiche ragioni che rendono ragionevole tale mancata trasmissione.
  • Ricorsi connessi perché fondati su dinieghi di cittadinanza derivanti dalla medesima valutazione di possibile pericolosità per la sicurezza della Repubblica possono essere riuniti per esigenze di connessione e di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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