Sentenza n. 12777/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Sede di Roma - Sez. III, n. -OMISSIS-/2025, pubblicata il 17/7/2025 - notificata il 10/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di visto per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l'Ambasciata ha rappresentato che, a seguito di un colloquio consolare, era emerso che la ricorrente aveva effettuato una nuova pre-immatricolazione presso l'Università degli Studi di Sassari, dopo avere originariamente scelto l'Università di Siena, sostenendo quindi la necessità di un distinto procedimento amministrativo. La ricorrente ha contestato che tale sopravvenienza rendesse improcedibile l'ottemperanza, deducendo che il mutamento dell'ateneo era stato determinato dal protratto ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione della precedente sentenza, non impugnata. Ha documentato la nuova pre-ammissione al Master in Chemical Sciences dell'Università di Sassari per l'anno accademico 2026/2027, la registrazione sulla piattaforma Universitaly, il superamento del colloquio di lingua italiana, la nuova domanda di visto e il verbale del colloquio consolare del 17 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo plausibili le argomentazioni della ricorrente e non consentendo al MAECI di avvalersi del proprio irragionevole ritardo nell'esecuzione della sentenza per giustificare un ulteriore e indeterminato differimento, con pregiudizio del diritto allo studio. Il giudice ha ordinato al MAECI - Ambasciata d'Italia a Islamabad di eseguire la sentenza precedente e di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso della competente sede diplomatica entro dieci giorni dalla comunicazione della pronuncia. È stata lasciata impregiudicata la questione relativa allo spostamento dell'ateneo da Siena a Sassari, da valutare nell'ambito dell'azione amministrativa. In caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile dell'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure per assicurare l'adempimento, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione non può invocare il ritardo, quando irragionevole e ad essa imputabile, nell'esecuzione di una precedente sentenza per giustificare un ulteriore e indeterminato differimento dell'adempimento, soprattutto quando ciò incida sul diritto allo studio dell'interessato.
- La sopravvenuta modifica dell'ateneo o del presupposto amministrativo originariamente considerato non determina automaticamente l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza quando tale modifica risulti collegata al ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato; resta possibile ordinare la conclusione del procedimento aggiornato con un provvedimento espresso.
- In sede di ottemperanza, quando l'amministrazione non abbia ancora eseguito una sentenza di annullamento, il giudice può imporre un termine perentorio per la conclusione del procedimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato lasciando impregiudicata la valutazione di specifiche sopravvenienze fattuali, purché esse siano esaminate dall'amministrazione mediante un provvedimento espresso e non utilizzate per eludere o differire indefinitamente l'esecuzione della sentenza.
Come è indicizzato
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