Cassazione Civile, Ordinanza n. 15623/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di un assicurato iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto a riliquidare la quota B del trattamento senza applicare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, ritenendo tale limite operante solo per la quota A e non più vigente per la quota B dopo il d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha dedotto la decadenza triennale della domanda di riliquidazione, sostenendo che il termine decorresse dall'entrata in vigore della disciplina che ha introdotto la decadenza e non dalla successiva domanda amministrativa di ricalcolo; secondo, ha denunciato violazione delle norme sulla determinazione della retribuzione pensionabile, censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il massimale pensionabile sarebbe stato tacitamente abrogato e non sarebbe applicabile alla quota B. Il pensionato ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che la decadenza triennale prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti già in essere e decorre dalla data di entrata in vigore della novella, non dalla domanda amministrativa. Ha inoltre ribadito che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, continua ad applicarsi e non è stato abrogato per incompatibilità dal d.lgs. n. 182/1997. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. n. 111/2011
La decadenza triennale si applica anche alle domande di riliquidazione di pensioni già in essere; quando la decadenza è introdotta ex novo, il termine decorre dall'entrata in vigore della novella.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011
conv., con modif., dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto la decadenza triennale anche per le controversie previdenziali relative a riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
Non ha abrogato per incompatibilità il limite previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando una riforma introduce per la prima volta un termine di decadenza, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive già sorte, ma il termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della norma introduttiva.
- Nelle controversie pensionistiche aventi ad oggetto la riliquidazione di prestazioni già riconosciute, la decadenza triennale va riferita alla proposizione dell'azione giudiziaria e non alla mera istanza amministrativa, che non è idonea a impedirla.
- La domanda di adeguamento o ricalcolo di una pensione già in godimento è soggetta alla decadenza triennale per le ratei anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale, secondo la disciplina applicabile.
- Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo permane il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, non essendo stato abrogato per incompatibilità dalla disciplina successiva.
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