Sentenza n. 1997/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione scolastica e alle modalità delle prove di recupero. Preso atto che il ricorrente aveva depositato il 29 settembre 2026 una rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alle amministrazioni resistenti e non oggetto di opposizione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: giudizio di non ammissione alla classe successiva dopo il recupero del debito formativo in inglese, nonché gli atti relativi alla prova di recupero e alla mancata attivazione del corso di recupero
Esito
La controversia
Lo studente impugnava il giudizio di non ammissione alla classe successiva, adottato dopo gli scrutini di recupero dell’anno scolastico 2023/2024. In sede di scrutinio finale erano state rilevate insufficienze in scienze naturali e inglese; dopo le prove di recupero, la prima risultava superata con voto 7, mentre in inglese era attribuito il voto 3. La non ammissione era motivata con il mancato recupero della disciplina, il peggioramento del voto e l’insussistenza dei requisiti didattici per affrontare la classe successiva, anche in considerazione del quadro complessivo delle altre discipline. Il ricorrente deduceva carenza e difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria per l’omessa prova orale e la mancata acquisizione di elementi di giudizio, violazione del programma svolto e della circolare ministeriale n. 92/2007, ingiustizia per la mancata concessione di ulteriori possibilità di recupero, nonché mancata considerazione di circostanze essenziali e contraddittorietà. Contestava inoltre la previsione di una prova di recupero di inglese solo scritta e la mancata attivazione del corso di recupero. Chiedeva l’annullamento degli atti, l’ammissione alla classe successiva previa rinnovazione della prova o svolgimento di una prova orale, e il risarcimento dei danni, mai individuati o quantificati in corso di causa.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
Non rimane quindi altro al Collegio che dare atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società ricorrente e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma del c.p.a.; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
La rinuncia al ricorso, ritualmente presentata e non opposta dalle controparti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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