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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-362/20

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 luglio 2021. — Openbaar Ministerie e Federale Overheidsdienst Financiën contro Profit Europe NV e Gosselin Forwarding Services NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Regolamento (UE) n. 1071/2012 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoci 7307 11 10, 7307 19 10 e 7307 19 90 – Portata – Classificazione tariffaria risultante da una sentenza della Corte – Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile – Applicabilità dei dazi antidumping definitivi ad accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale. — Causa C-362/20

Giurisprudenza europea62020CJ0362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le misure antidumping non dipendono in modo automatico dalla classificazione tariffaria del prodotto nella NC, ma dalla definizione sostanziale del prodotto contenuta nel regolamento istitutivo. Pertanto, gli accessori in ghisa a grafite sferoidale rientravano sin dall’origine nell’ambito dei regolamenti antidumping, nonostante la successiva precisazione giurisprudenziale sulla loro classificazione doganale in una sottovoce diversa. Le modifiche del 2019 hanno solo allineato i riferimenti tariffari alla giurisprudenza, senza incidere sulla sostanza delle misure.

Interpretazione dell’ambito di applicazione dei dazi antidumping su accessori fusi per tubi filettati: se i regolamenti del 2012/2013 si applichino anche agli accessori in ghisa a grafite sferoidale, nonostante la successiva diversa classificazione tariffaria della Corte.

La questione giuridica

Se i regolamenti antidumping provvisorio e definitivo, nella versione anteriore alle modifiche del 2019, debbano essere interpretati nel senso che i dazi antidumping ivi istituiti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina, alla luce della precedente sentenza della Corte sulla classificazione tariffaria di tali prodotti in una sottovoce diversa da quella della ghisa malleabile.

Principio di diritto

I dazi antidumping istituiti dai regolamenti del 2012 e del 2013 si applicano anche agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina, perché l’ambito materiale delle misure è determinato dalla descrizione del prodotto e dalle sue caratteristiche essenziali, non dalla sola classificazione tariffaria; il richiamo alla sottovoce NC/TARIC ha valore meramente indicativo e la successiva sentenza della Corte sulla classificazione doganale non incide, di per sé, sulla portata delle misure antidumping già adottate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) n. 1071/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259

Dazi antidumping su accessori fusi per tubi di ghisa a grafite sferoidale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice d’appello di Anversa in una controversia penale e doganale connessa all’importazione in Belgio di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina. Il nodo è se tali prodotti fossero già soggetti ai dazi antidumping introdotti dai regolamenti del 2012 e del 2013, nonostante una successiva sentenza della Corte sulla loro classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata.

Fatti e procedimento principale

La Profit Europe NV e la Gosselin Forwarding Services NV erano accusate di infrazioni doganali per aver dichiarato gli accessori per tubi con codici tariffari e descrizioni ritenuti errati, evitando così il pagamento di dazi antidumping per oltre EUR 651.954,11. Nel corso degli anni sono state rilasciate e poi modificate informazioni tariffarie vincolanti dall’amministrazione doganale belga, con classificazioni oscillanti tra le sottovoci 73071110 e 73071910 della NC. Dopo la sentenza della Corte del 12 luglio 2018, Profit Europe (cause riunite C‑397/17 e C‑398/17), la questione si è concentrata sul rapporto tra la classificazione doganale corretta e l’ambito applicativo delle misure antidumping.

Normativa rilevante

La Corte richiama il quadro del codice doganale comunitario, in particolare l’articolo 20 del regolamento n. 2913/92, che collega i dazi e le altre misure UE alla classificazione tariffaria. Richiama inoltre il regolamento n. 2658/87 sulla NC e la TARIC, nonché il regolamento di base antidumping n. 1225/2009, soprattutto gli articoli 1, 9, paragrafo 4, e 14. La controversia riguarda il regolamento (UE) n. 1071/2012, il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 e la successiva modifica del 2019 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2019/262.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che i dazi antidumping possono essere imposti solo sui prodotti che sono stati oggetto dell’inchiesta antidumping e che il regolamento istitutivo deve descrivere il prodotto interessato. Il rinvio alla sottovoce della NC o al codice TARIC ha funzione identificativa, ma non è decisivo da solo: occorre verificare se il prodotto presenti anche tutte le caratteristiche sostanziali del prodotto considerato.

Nel caso di specie, i regolamenti antidumping descrivevano il prodotto come "accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile" e il considerando 28 del regolamento provvisorio chiariva espressamente che gli accessori filettati di ghisa a grafite sferoidale avevano le stesse caratteristiche fisiche essenziali e rientravano nel procedimento come prodotto simile. La Corte osserva inoltre che, all’epoca, la nota esplicativa della NC alla sottovoce 73071910 indicava che il termine "ghisa malleabile" comprendeva anche la ghisa a grafite sferoidale.

La successiva sentenza Profit Europe del 12 luglio 2018 ha riguardato soltanto la classificazione tariffaria doganale, non l’ambito materiale delle misure antidumping. Secondo la Corte, una decisione sulla NC non può, da sola, incidere sulla portata di regolamenti antidumping già adottati, i quali perseguono una finalità di difesa commerciale autonoma rispetto alla mera classificazione doganale. Le modifiche introdotte nel 2019 hanno avuto la sola funzione di allineare i riferimenti tariffari alla corretta interpretazione delle sottovoci, senza modificare la sostanza della misura.

Decisione

La Corte risponde che il regolamento provvisorio e il regolamento definitivo, nella versione anteriore alle modifiche del regolamento di esecuzione 2019/262, devono essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina.

Principio affermato

L’applicazione di un dazio antidumping dipende dalla definizione sostanziale del prodotto oggetto dell’inchiesta e non si esaurisce nel rinvio alla sua classificazione tariffaria nella NC o nella TARIC; pertanto, la successiva riclassificazione doganale del prodotto non esclude che esso fosse già compreso nell’ambito delle misure antidumping originarie.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingclassificazione tariffarianomenclatura combinatatariffa doganale comunepolitica commerciale

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