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Sentenza

Sentenza n. 8469/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento a) quanto al ricorso introduttivo: - della nota della Commissione esaminatrice n. 2045036/21 dell’11.06.2021: “Diario ammessi al colloquio”, pubblicata in data 17.06.2021 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT (relativa al “concorso pubblico, per titolo ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale”), da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase del detto concorso, né per l’area A), né per l’area B; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.07.2020, con il quale la Commissione ha determinato i “Criteri valutazione dei titoli” dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l’Area A che per l’Area B; - della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell'Istituto; nonché per la condanna dell'intimato Istituto all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza in data 24.6.2021; b) quanto ai primi motivi aggiunti: - della nota di DCRU n. 0893577/21, con cui l’Istituto ha indicato alla Commissione giudicatrice in quali casi - reputati “anomali” - i titoli presentati dai candidati avrebbero dovuto essere ritenuti “non valutabili”; - delle schede di valutazione Area A e Area B del ricorrente e del verbale di valutazione n. 34 riferito alla posizione di quest’ultimo; - di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; c) quanto ai secondi motivi aggiunti: - dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40; - delle schede di valutazione - allegate ai predetti verbali - dei candidati ammessi alla prova orale; - di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202110028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione al colloquio del concorso per quattro posti di dirigente tecnologo, unitamente ai criteri di valutazione dei titoli, alle valutazioni individuali e agli atti della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente banditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già dipendente dell’ISTAT con profilo di primo tecnologo, ha impugnato la propria mancata ammissione al colloquio nelle Aree A e B del concorso, non avendo raggiunto la soglia di 60/75 punti prevista dal bando: ha ottenuto 54,3 punti nell’Area A e 55,3 nell’Area B. Ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, della lex specialis e dei principi di trasparenza, par condicio e non discriminazione, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, difetto di motivazione e istruttoria, perplessità e illogicità. In particolare, ha contestato il verbale n. 3 del 2020, sostenendo che la Commissione avesse introdotto criteri nuovi e non previsti dal bando per la valutazione dell’attività professionale, compreso un asserito riproporzionamento dei punteggi, il requisito dell’elevato livello di autonomia delle strutture dirette, la durata minima di un anno e la rilevanza dei risultati positivi. Ha inoltre censurato l’esclusione dalla valutazione di alcune attività professionali e l’attribuzione di particolare rilievo alla coerenza del profilo con gli ambiti di competenza dell’area concorsuale. Con i primi motivi aggiunti ha contestato la nota dell’amministrazione relativa ai titoli multipli, le proprie schede di valutazione e il verbale individuale, lamentando che due titoli fossero stati valutati zero, la mancata attivazione del soccorso procedimentale, l’introduzione ex post di regole sfavorevoli e disparità nella valutazione rispetto ad altri candidati. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato i verbali e le schede dei candidati ammessi al colloquio, deducendo violazione della par condicio, della segretezza, della concentrazione e continuità delle sedute, nonché difetto di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, anche mediante confronti comparativi con altri candidati. È stata proposta anche domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, entrambi i ricorsi per motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che il bando individuasse ex ante quattro categorie autonome di titoli, stabilendo i relativi punteggi massimi, e imponesse ai candidati di selezionare autonomamente, entro il limite di dieci, i titoli pertinenti e rilevanti per ciascuna categoria. Il verbale n. 3 non ha introdotto criteri nuovi, ma ha legittimamente specificato i criteri generici del bando nell’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione. Sono stati ritenuti ragionevoli i requisiti relativi alla direzione di strutture organizzative complesse, all’elevato livello di autonomia, alla durata minima di un anno e ai risultati positivi, perché funzionali a una valutazione attendibile dell’esperienza. Non è stata ravvisata alcuna illegittima riparametrazione: il limite massimo di 35 punti per l’attività professionale impediva comunque il superamento del punteggio complessivo della categoria, sicché, raggiunto tale limite, gli ulteriori titoli non avrebbero potuto attribuire altri punti. La nota della Direzione Centrale Risorse Umane è stata ritenuta un chiarimento interpretativo, non un’interferenza nell’attività della Commissione né una modifica dei criteri. È stata ritenuta corretta la valutazione pari a zero di titoli relativi ad attività molteplici, poiché il bando richiedeva la selezione di titoli individualmente individuati e non consentiva di scomporre atomisticamente una singola esperienza professionale in una pluralità di titoli autonomi; non sussisteva quindi un obbligo di soccorso procedimentale. Quanto alle valutazioni individuali e ai confronti con altri candidati, il TAR ha ricordato che si trattava di espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di palesi incongruenze, non dimostrate dal ricorrente. Il punteggio numerico è stato ritenuto motivazione sufficiente, essendo fondato su criteri previamente determinati e sufficientemente dettagliati. Inoltre, il concorso prevedeva una valutazione individuale dei candidati e non una comparazione reciproca, sicché i confronti con altri candidati non dimostravano l’illegittimità delle valutazioni e, in alcuni casi, risultavano generici, privi di interesse o non adeguatamente provati. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di un atto illegittimo accertato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione impone il rispetto di regole trasparenti e predeterminate nelle procedure concorsuali, ma non risulta violato quando la Commissione specifica ragionevolmente i criteri generali fissati dal bando.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati; il giudice non ha ravvisato una lesione del diritto di difesa.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti; il giudice non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini della decisione.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti; il giudice non ha ravvisato una violazione della tutela giurisdizionale.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Richiamato quale disposizione generale in materia di concorsi pubblici; la decisione esclude che i criteri adottati dalla Commissione siano incompatibili con le regole della procedura.

  • art. 5 del bando di concorso

    Il concorso si svolge per titoli ed esame. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti.

    Il bando stabiliva quattro categorie di titoli, i relativi punteggi massimi e i criteri generali di valutazione; la Commissione poteva specificarli mediante sub-criteri ragionevoli e coerenti.

  • art. 6, comma 1, del bando di concorso

    Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 60/75.

    La soglia di 60/75 costituiva requisito necessario per l’ammissione al colloquio; il mancato raggiungimento della soglia ha giustificato la non ammissione del ricorrente.

  • art. 3 del bando di concorso

    I candidati devono trasmettere copia in formato pdf del proprio curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto; [...] con il limite tassativo di numero massimo di 10 titoli per ciascuna delle categorie di titoli “Pubblicazioni e lavori” e “Attività professionale”.

    La disposizione rimetteva ai candidati la selezione dei titoli da sottoporre alla Commissione, entro il limite massimo previsto, in base a pertinenza, inerenza e rilevanza; non imponeva alla Commissione di scegliere i titoli né di attivare il soccorso procedimentale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la trattazione da remoto in camera di consiglio dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la Commissione può specificare i criteri generali stabiliti dal bando mediante sub-criteri, purché tali sub-criteri siano coerenti con la lex specialis, non introducano parametri sostanzialmente nuovi e non risultino manifestamente illogici o irragionevoli.
  • Quando il bando limita il numero dei titoli valutabili e rimette ai candidati la loro selezione secondo pertinenza, inerenza e rilevanza, spetta al candidato individuare autonomamente i titoli da sottoporre alla Commissione; non sussiste, per tale scelta, un obbligo della Commissione di attivare il soccorso procedimentale.
  • Un’esperienza professionale complessa, composta da una pluralità di attività, non deve necessariamente essere scomposta atomisticamente in più titoli autonomi quando la disciplina concorsuale richiede la presentazione di singoli titoli entro un numero massimo prestabilito.
  • Il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente della valutazione concorsuale quando sia preceduto da criteri di valutazione predeterminati e sufficientemente dettagliati.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dei titoli espresse dalla Commissione di concorso, quale esercizio di discrezionalità tecnica, è limitato alla verifica di palesi incongruenze o manifeste illogicità, la cui dimostrazione grava sul ricorrente.
  • In un concorso basato sulla valutazione individuale dei candidati e sul superamento di una soglia di punteggio, il mero confronto tra i punteggi attribuiti a candidati diversi non dimostra l’illegittimità della valutazione, soprattutto quando i titoli non siano esattamente sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorio

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