Cassazione Civile, Ordinanza n. 35875/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti di una società per gli anni d'imposta 2012 e 2014. Per il 2012 contestava l'effettività di operazioni documentate da fatture emesse da una società ritenuta cartiera ed evasore totale, con recupero di costi ai fini IRES e IRAP e di IVA indebitamente detratta. Per il 2014 contestava la detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, perché l'emittente era ritenuta una società interposta. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per il 2012 per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, mentre per il 2014 aveva ritenuto la natura meramente cartolare della cedente e la mancanza di buona fede della società. In appello la CTR del Veneto, riuniti i giudizi, aveva respinto l'appello dell'Ufficio sul 2012 e accolto quello della contribuente sul 2014. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante, avendo la CTR confermato la decisione di primo grado senza esporre proprie argomentazioni; il secondo per violazione delle norme su IVA, onere della prova e presunzioni, sostenendo che la CTR aveva erroneamente disconosciuto valore agli indizi offerti dall'Ufficio, benché in materia di operazioni soggettivamente inesistenti la prova possa essere fornita anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e che tali elementi possono fondare sia la prova della fictio soggettiva del fornitore sia la conoscibilità della frode da parte del cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la CTR si era limitata ad affermare di voler confermare la sentenza di primo grado senza spiegare il percorso argomentativo, integrando così una motivazione solo apparente e quindi una nullità della sentenza. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che la CTR non si è attenuta ai principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione può provare con presunzioni e indizi sia che il fornitore formale è diverso dal soggetto reale sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, mentre al contribuente incombe poi dimostrare la propria buona fede e l'ordinaria diligenza. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della nullità dedotta contro la sentenza d'appello.
art. 36, comma 1, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, n. 4 c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione comporta nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme all'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 nella censura sulla detrazione IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
l'Amministrazione può provare l'evasione anche mediante presunzioni e elementi indiziari.
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell'onere probatorio: prima sull'Amministrazione, poi sul contribuente per la buona fede.
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'operazione soggettivamente inesistente.
art. 2729 c.c.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
art. 12, ultimo comma, L. n. 212/2000
richiamato nel riepilogo della decisione di merito sul 2012 come base della declaratoria di illegittimità dell'atto per violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza d'appello, la mera adesione alla decisione di primo grado, senza un effettivo percorso argomentativo comprensibile, integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
- Nel processo tributario il giudice deve rendere percepibili le ragioni della decisione; non è sufficiente un richiamo meramente formale alla pronuncia precedente se non consente il controllo sul ragionamento seguito.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni e indizi, sia la divergenza tra soggetto formale e soggetto reale, sia la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA.
- La prova della consapevolezza del cessionario non richiede la dimostrazione della partecipazione all'evasione, essendo sufficiente che egli avrebbe dovuto saperlo usando l'ordinaria diligenza, alla luce di elementi obiettivi e specifici.
- Una volta assolto l'onere iniziale dell'Ufficio, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode; non sono invece decisive la sola regolarità formale delle scritture o l'assenza di un vantaggio economico.
- Non è consentito alla CTR disconoscere valore probatorio ad elementi presuntivi qualificandoli come "valutazioni non oggettive" quando essi siano idonei, nel caso concreto, a fondare la prova dell'interposizione fittizia e della conoscibilità dell'evasione.
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