Cassazione Civile, Ordinanza n. 21267/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, in applicazione dell'ultimo periodo del comma 13 del medesimo art. 6.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi all'Ires 2010. La controversia riguardava la ritenuta sui dividendi erogati dalla società contribuente alla capogruppo inglese, ritenuta dalla CTR non dovuta in applicazione dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo e ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, la quietanza del pagamento e una nota dell'Agenzia delle entrate che dava atto della corretta definizione della controversia con integrale pagamento dell'importo dovuto; ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa della ritenuta sui dividendi: la CTR aveva ritenuto che, nel caso concreto, l'erogazione dei dividendi alla capogruppo inglese non fosse soggetta ad alcuna ritenuta in applicazione di tale disposizione.
art. 6, comma 8, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma sulla definizione agevolata della controversia tributaria, richiamata unitamente ai commi successivi come presupposto del perfezionamento della definizione mediante pagamento dell'importo dovuto.
art. 6, comma 9, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato come parte della disciplina della definizione agevolata, in connessione con la domanda presentata e il pagamento eseguito.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Indicato come base dell'istanza di sospensione del processo presentata dalla contribuente per avvalersi della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte ha applicato la regola secondo cui, nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Citata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo per dare atto della modalità di trattazione della causa in udienza pubblica.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
Citata come legge di conversione del d.l. n. 137/2020.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge speciale e l'Amministrazione dà atto dell'integrale pagamento, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La produzione della domanda di definizione agevolata, della quietanza di pagamento e della nota dell'Ufficio attestante il pagamento dell'intero importo dovuto costituisce prova sufficiente del perfezionamento della definizione ai fini dell'estinzione del processo.
- Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla disciplina applicabile e restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
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