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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01986/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso proposto da una società concessionaria della gestione di un tratto autostradale per ottenere l’accertamento dell’inesistenza dell’occupazione abusiva di alcuni terreni e dell’assenza della loro natura demaniale civica, oppure, in subordine, la declaratoria di decadenza dei diritti civici per effetto di una procedura espropriativa per pubblica utilità. In primo grado il Commissario per gli usi civici aveva invece accertato la natura civica di quasi tutti i terreni, ordinato la reintegra in favore del Comune e dichiarato nulli e inefficaci gli atti dispositivi relativi alle particelle demaniali. In appello il Comune aveva proposto impugnazione incidentale e la Corte territoriale, accogliendola, aveva ritenuto che la società concessionaria fosse priva di legittimazione attiva, essendo mera detentrice dei terreni in forza della convenzione con l’ANAS e non titolare dei diritti di proprietà o di altri diritti reali sui fondi. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell’art. 14, comma 3, c.d.s. e della convenzione con ANAS, sostenendo che il concessionario avrebbe tutti i poteri e compiti dell’ente proprietario e che avrebbe subito il subentro in tutte le controversie; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su alcune eccezioni; contraddittorietà sulla qualificazione dell’occupazione abusiva; errori sulla decadenza dall’azione di reintegrazione e sull’effetto estintivo della espropriazione per pubblica utilità; omesso esame della sdemanializzazione di fatto; e vizi in ordine alla natura costitutiva dell’accertamento degli usi civici e alla nullità degli atti dispositivi antecedenti all’accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la statuizione della Corte di appello sul difetto di legittimazione attiva della società concessionaria. Ha interpretato l’art. 14, comma 3, c.d.s. nel senso che i poteri attribuiti al concessionario riguardano le funzioni di autotutela connesse alla polizia demaniale e alla manutenzione dell’infrastruttura, ma non si estendono alla tutela della proprietà o di altri diritti reali né all’azione concernente l’esistenza degli usi civici, che spetta solo all’ente concedente titolare dei diritti. Ha anche dichiarato inammissibile, per novità, il richiamo alla precedente convenzione del 2001 e al verbale di consegna. Poiché la decisione di appello era fondata esclusivamente su tale ratio preliminare, tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per assorbimento derivato, senza esame del merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    Attribuisce al concessionario i poteri e i compiti dell’ente proprietario solo nei limiti delle funzioni di esercizio, manutenzione e autotutela demaniale, ma non la legittimazione ad agire in giudizi che attengono alla proprietà o alla qualitas soli dei terreni.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di omessa pronuncia sono state ritenute assorbite/inammissibili una volta confermato il difetto di legittimazione attiva, che rendeva precluso l’esame del merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione delle norme, ma le relative doglianze sono state assorbite dal rigetto del primo motivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al giudicato e alla decadenza dall’azione, ma la Corte non ha esaminato il merito per difetto di legittimazione.

  • art. 3, legge 16 giugno 1927, n. 1766

    Richiamato dal ricorrente sul tema degli usi civici e della denuncia, ma le relative questioni sono rimaste assorbite.

  • art. 12, legge 31 gennaio 1994, n. 97

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell’espropriazione per pubblica utilità sui diritti civici nei territori montani, ma la Corte non ha esaminato il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della natura della causa.

Massime di principio

  • Il concessionario di un’infrastruttura pubblica non è automaticamente legittimato ad agire in giudizio per far accertare la proprietà o la natura civica dei terreni attraversati dall’opera: occorre che il potere azionato rientri effettivamente nel perimetro dei compiti conferiti dalla concessione.
  • L’attribuzione al concessionario dei poteri e compiti dell’ente proprietario ex art. 14, comma 3, c.d.s. riguarda le attività di esercizio, manutenzione e autotutela connesse alla gestione dell’infrastruttura, ma non si estende alle azioni petitorie o assimilabili concernenti diritti reali su beni di terzi.
  • Se l’impugnazione è definita su una ratio preliminare e assorbente, come il difetto di legittimazione ad agire, i motivi che attaccano il merito della controversia restano inammissibili o assorbiti e non possono essere esaminati.
  • Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti o convenzioni non già specificamente dedotti e trascritti nei gradi di merito può integrare una questione nuova e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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