Sentenza n. 592/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento del diniego sull’istanza di accesso agli atti del 11 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso documentale dell'11 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto all'istituto scolastico l'inserimento del figlio in una determinata sezione insieme ai compagni provenienti dalla medesima scuola. Dopo il rigetto della richiesta da parte del dirigente scolastico, avevano presentato un'istanza di accesso documentale in data 11 settembre 2025, senza ottenere riscontro, assumendo la formazione del silenzio-rigetto. Con il ricorso hanno dedotto la violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19, 24 e 41 della Costituzione, degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990, degli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'articolo 10 CEDU, nonché eccesso di potere per sviamento e manifesta irragionevolezza.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità del diniego o del silenzio-rigetto sull'accesso. Nei giudizi in materia di accesso, ai sensi dell'articolo 87, commi 2 e 3, c.p.a., i termini processuali sono dimezzati, salvo le eccezioni previste dalla norma. Poiché l'articolo 45, comma 1, c.p.a. stabilisce che il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla perfezione dell'ultima notificazione, il termine per il deposito nei giudizi di accesso è di quindici giorni. Il ricorso, notificato il 10 novembre 2025, è stato depositato il 10 dicembre 2025, oltre il termine perentorio di quindici giorni. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni connesse alle peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Consente di dichiarare irricevibile il ricorso tardivamente proposto o depositato.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
Il termine ordinario per il deposito del ricorso notificato è di trenta giorni ed è perentorio.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
I giudizi in materia di accesso rientrano tra quelli soggetti alla dimidiazione dei termini processuali; tale dimidiazione riguarda anche il termine per il deposito del ricorso, che è quindi di quindici giorni.
art. 22 l. 241/1990
Richiamato quale base della disciplina dell'accesso documentale, senza esame nel merito da parte del Collegio.
art. 24 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai limiti e alla tutela dell'accesso, ma non esaminato per la declaratoria di irricevibilità.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'accesso necessario per la difesa dei propri interessi giuridici, senza decisione di merito.
artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013
Richiamati dai ricorrenti con riferimento all'accesso civico, senza che il Collegio ne abbia valutato l'applicabilità o la violazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato perché il Collegio ha sottoposto alle parti il possibile profilo di irricevibilità per tardività del deposito.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per la disciplina delle spese di giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi in materia di accesso, il termine per il deposito del ricorso notificato è soggetto alla dimidiazione prevista dall'articolo 87, comma 3, c.p.a. e, pertanto, è pari a quindici giorni decorrenti dal perfezionamento della notificazione.
- Il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso in materia di accesso ha natura perentoria; il deposito effettuato oltre tale termine rende il ricorso irricevibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
- La deroga prevista dall'articolo 87, comma 3, c.p.a. per i termini di notificazione del ricorso introduttivo nei giudizi di primo grado non si estende al termine per il deposito del ricorso, che resta dimezzato nei giudizi in materia di accesso.
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