Sentenza n. 1402/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza Tribunale di Ivrea sezione lavoro n. 223/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio della carta docente e dei relativi interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata notificata il 4 luglio 2023 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta, la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile, ritenendo documentata la pretesa e non adeguatamente contestata dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, degli interessi dovuti secondo il giudicato e la legge, nonché degli ulteriori accessori e oneri aventi titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'amministrazione, che deve verificare il capitale residuo e la misura e decorrenza degli interessi sulla base del titolo e degli artt. 1283 e seguenti c.c. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi 120 giorni. Il TAR ha escluso l'astreinte, ritenendo adeguatamente tutelato il credito pecuniario mediante la maturazione degli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità dell'inottemperanza dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede per le amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito portato dal giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese di giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la regolazione dell'onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile recante una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento da parte delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale, ma l'importo indicato dal creditore non è necessariamente vincolante: l'amministrazione deve determinare il capitale residuo e gli interessi secondo il contenuto del giudicato, la legge e gli eventuali pagamenti già effettuati.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di determinare definitivamente le somme dovute e di adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
- Quando il credito pecuniario è adeguatamente tutelato dalla maturazione degli interessi legali, il giudice può escludere la fissazione di un'ulteriore penalità di mora, non risultando necessaria per assicurare l'effettività dell'esecuzione.
- La sistematica e reiterata inerzia dell'amministrazione nell'eseguire giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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