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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24280/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico: originariamente tra la sentenza del Tribunale di Locri 24/11/1996 (irrev. 07/07/1999, art. 73 DPR n.309/90) e la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 17/06/2017 (irrev. 26/05/2015, artt. 74 e 73 DPR n.309/90). Successivamente, autorizzata l'estensione, la difesa ha chiesto di estendere la valutazione anche ad ulteriori sentenze (tra cui la sentenza 16/06/2022, irrev. 16/06/2023, per artt. 99, 416-bis c.p. e art. 3 l.n.146/2006) depositando memoria del 04/11/2024 con le decisioni allegate. La Corte d'appello, con ordinanza del 17/12/2024, ha respinto la richiesta ritenendo non sussistente un previo disegno criminoso che avvincesse i fatti; i difensori hanno denunciato omessa pronuncia sulle sentenze successivamente indicate e carenza di motivazione circa l'insussistenza del disegno criminoso.

La decisione

La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rimettendo la causa per nuovo giudizio alla Corte territoriale. Il motivo decisivo è l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello in funzione di giudice dell'esecuzione, delle sentenze aggiuntive indicate nella memoria del 04/11/2024, nonostante fosse stata autorizzata l'estensione dell'istanza: gli elementi ex art. 81 c.p. vanno infatti valutati complessivamente rispetto a tutte le decisioni coinvolte. Per tale ragione il provvedimento è stato annullato con rinvio affinché la Corte territoriale verifichi la continuazione tra tutti i fatti oggetto dell'originaria domanda integrata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Invocato come motivo di ricorso per omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa al mancato esame delle domande successive all'originaria istanza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato con la doglianza sulla carenza di motivazione; la Corte ha evidenziato che la decisione deve contenere una motivazione adeguata sulla insussistenza del previo disegno criminoso, valutando tutte le sentenze aggregate.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte ha chiarito che gli elementi utili per riconoscere o escludere il vincolo della continuazione vanno valutati nella loro globalità rispetto a tutte le sentenze coinvolte.

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Reato relativo alla normativa sugli stupefacenti; la sentenza disciplinare oggetto della domanda originaria riguarda anche reati di questa disposizione e va considerata nel quadro complessivo delle condotte.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma connessa sulla partecipazione a reati in materia di stupefacenti; citata tra i titoli esecutivi da valutare ai fini della continuazione.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma riguardante applicazione delle pene e cumulabilità, citata tra le fattispecie oggetto di una delle sentenze da valutare nella domanda di continuazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione mafiosa; la presenza di una condanna per 416-bis tra i titoli esecutivi impone un'attenta valutazione degli indici di un disegno criminoso unitario nella valutazione ex art. 81 c.p.

  • art. 3 legge n. 146/2006

    Norma collegata alle misure contro la criminalità organizzata e reati connessi; citata come titolo rilevante nel complesso delle condanne da valutare.

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: il procedimento di esecuzione e l'incidente d'esecuzione non hanno natura di giudizio di impugnazione puro e consentono la precisazione/integrazione della domanda, anche successivamente, per definire il contenuto dell'esecuzione.

  • Sentenza Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020 (Marseglia)

    «nel procedimento introdotto da un incidente d'esecuzione è ammissibile la precisazione o l'integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell'indicazione dell'oggetto materiale del "petitum", effettuata dalla parte interessata, d'iniziativa o su sollecitazione del giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione (...) non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione»

    La Corte ha applicato questo principio per affermare che la richiesta integrativa depositata nel procedimento di esecuzione doveva essere esaminata e che l'omessa pronuncia su tale integrazione costituisce vizio che travolge la decisione.

Massime di principio

  • Quando si domanda il riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 81 c.p.) tutte le sentenze e i fatti che la difesa intende far concorrere devono essere valutati congiuntamente: gli elementi vanno letti nella loro globalità.
  • Se il giudice dell'esecuzione autorizza l'estensione dell'istanza o la parte integra la domanda (anche successivamente), il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle decisioni aggiuntive; l'omessa valutazione delle stesse vizia l'intera decisione.
  • La motivazione con cui si esclude la continuazione deve essere specifica e confrontare gli elementi fattuali e temporali delle condotte (tempi, modalità, finalità) per dimostrare l'insussistenza di un disegno criminoso unitario.
  • Il procedimento di incidente d'esecuzione ammette la precisazione o integrazione del 'petitum' e non è soggetto alle stesse formalità del giudizio di impugnazione; pertanto le richieste integrative poste in corso di causa devono essere esaminate nel merito.
  • In presenza di condanne anche per reati di altra gravità (es. 416-bis) la valutazione della continuazione richiede particolare attenzione agli indici di un possibile disegno criminoso comune, non potendosi escludere a priori la connessione tra diverse fattispecie.
  • In fase difensiva, per massimizzare la probabilità di riconoscimento della continuazione, è consigliabile depositare tempestivamente tutte le sentenze, una memoria che espliciti i criteri di connessione (elementi comuni, finalità, modalità) e chiedere espressamente che il giudice si pronunci su ciascun titolo.
  • Se il giudice omette di esaminare espressamente le istanze integrate, il ricorso per cassazione fondato su omessa pronuncia può portare all'annullamento con rinvio per una nuova, complessiva valutazione.

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