Ordinanza n. 329/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara, conferma dell'esclusione e successiva aggiudicazione del servizio a un altro operatore economico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'esclusione dalla procedura per l'affidamento del supporto all'Ufficio tributi del Comune nella gestione ordinaria, straordinaria e coattiva dei tributi IMU, TARI e TASI, nonché la richiesta di giustificazioni sulle voci di prezzo e di costo, il provvedimento di conferma dell'esclusione, gli atti di gara e la successiva aggiudicazione ad altro operatore economico. Ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti, nonché, in prospettiva, la declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione o del contratto e il risarcimento del danno, anche mediante subentro. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione e l'aggiudicazione; precisa soltanto che il ricorso e i motivi aggiunti pongono molteplici e complesse questioni, ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell'esclusione, degli atti di gara o dell'aggiudicazione. Ha rilevato che le questioni dedotte richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito e ha fissato l'udienza pubblica dell'8 luglio 2026, anche per rispettare i termini a difesa del Comune e della controinteressata in relazione ai motivi aggiunti. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile per due ragioni: il Comune aveva formalmente comunicato l'intenzione, non smentita né revocata, di rinviare ogni decisione sull'esecuzione anticipata del servizio fino all'esito della fase cautelare; inoltre, secondo la richiamata giurisprudenza cautelare del CGARS, per servizi destinati a svolgersi con continuità e reiterazione nel tempo il pregiudizio è ridotto, poiché l'operatore eventualmente vittorioso può conseguire la gestione del servizio anche successivamente, per un periodo di durata pari a quello posto a gara, pur con differimento temporale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto insussistente il danno grave e irreparabile necessario per sospendere gli atti impugnati.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale base per la declaratoria di inefficacia del contratto e per il risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale base per la condanna al risarcimento del danno.
art. 34 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente in relazione alle forme di tutela richieste.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione degli atti di gara richiede la sussistenza di un danno grave e irreparabile; la complessità delle questioni di legittimità può giustificare il loro rinvio all'approfondimento di merito, ma non sostituisce la prova del periculum in mora.
- Quando l'amministrazione comunica formalmente di voler rinviare l'esecuzione anticipata del servizio fino alla decisione cautelare, tale circostanza può escludere, nelle more, la concretezza e l'attualità del danno grave e irreparabile.
- Per gli appalti di servizi destinati a svolgersi con continuità e reiterazione nel tempo, la possibilità per il concorrente eventualmente vittorioso di conseguire successivamente la gestione del servizio, per una durata corrispondente a quella posta a gara, riduce l'intensità del periculum in mora, anche se l'esercizio del servizio subisce un differimento temporale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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