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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1610

Regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, innalzando in modo progressivo gli obiettivi di riduzione fino al 2040 e introducendo una forte spinta agli autobus urbani a emissioni zero. Integra nel medesimo corpus gli obblighi di monitoraggio e comunicazione già previsti dal precedente regolamento sui dati dei veicoli pesanti, con un registro centralizzato pubblico e nuove regole sanzionatorie per omissioni o difformità. Interviene inoltre sul sistema di omologazione, includendo la nozione di rimorchio elettronico e aggiornando il regolamento (UE) 2018/858.

Rafforza gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, introduce nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione, disciplina specifiche quote per gli autobus urbani a zero emissioni e modifica il quadro di omologazione dei rimorchi elettronici.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione e omologati ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, appartenenti alle categorie M2 e M3, N1, N2 e N3 (con esclusione dei veicoli che rientrano nel regolamento (UE) 2019/631) e O3 e O4. La disciplina copre anche i rimorchi e i semirimorchi, con specifiche regole per autobus urbani, veicoli professionali, veicoli a emissioni zero e basse emissioni, nonché per gli obblighi di monitoraggio e comunicazione di Stati membri, costruttori e altri soggetti che determinano le emissioni di CO2. Sono previste esenzioni o esclusioni rilevanti per taluni veicoli speciali, fuoristrada, veicoli per la difesa nazionale, veicoli omologati o immatricolati per protezione civile, antincendio, ordine pubblico e assistenza medica d’urgenza, veicoli delle forze armate, nonché per i costruttori che immatricolano meno di 100 veicoli pesanti nuovi in un periodo di riferimento. Il regolamento si applica dal 1o luglio 2024; per i periodi precedenti continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Rafforzamento degli obiettivi di CO2 per i veicoli pesanti nuovi

Il regolamento (UE) 2024/1610 interviene in modo incisivo sul regolamento (UE) 2019/1242, nell’ambito del Green Deal, del pacchetto "Pronti per il 55 %" e dell’obiettivo di neutralità climatica al 2050. La logica dell’intervento è quella di accelerare la diffusione dei veicoli pesanti a emissioni zero, ridurre progressivamente le emissioni del parco veicoli dell’Unione e accompagnare la transizione con misure su infrastrutture, appalti pubblici, monitoraggio e trasparenza dei dati.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il trasporto su strada, e in particolare il comparto dei veicoli pesanti, incide in misura rilevante sulle emissioni di gas a effetto serra e sull’inquinamento urbano. Il legislatore UE collega la riforma all’accordo di Parigi, alla normativa europea sul clima e alla strategia per la mobilità sostenibile, sottolineando anche la dimensione di transizione giusta e inclusiva, con attenzione a PMI, microimprese, competenze e occupazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai veicoli nuovi omologati o omologati individualmente ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, appartenenti alle categorie M2, M3, N1, N2, N3 e O3, O4, con esclusione dei veicoli che ricadono nel regolamento (UE) 2019/631. La disciplina copre veicoli pesanti a motore, rimorchi e semirimorchi, autobus urbani, veicoli professionali, veicoli a zero e basse emissioni e i soggetti coinvolti nel monitoraggio e nella comunicazione dei dati. Sono però escluse o esentate varie tipologie: veicoli speciali e fuoristrada, veicoli per difesa nazionale e forze armate, e, a certe condizioni, veicoli per protezione civile, antincendio, ordine pubblico e assistenza medica d’urgenza. Una ulteriore esenzione riguarda i costruttori che immatricolano meno di 100 veicoli pesanti nuovi nel periodo di riferimento, salvo casi specifici.

Nuovi obiettivi di riduzione e autobus urbani a emissioni zero

La riforma introduce una traiettoria più severa di riduzione delle emissioni medie di CO2 rispetto al 2019: 15% per alcuni sottogruppi nel 2025-2029, 45% nel 2030-2034 per i sottogruppi diversi dai veicoli professionali, 65% nel 2035-2039 e 90% dal 2040. Per i rimorchi sono previsti obiettivi specifici di riduzione, con quote di riduzione che arrivano al 7,5% o 10% a seconda del tipo di rimorchio/semirimorchio. Per gli autobus urbani viene introdotto un obbligo specifico di veicoli a emissioni zero: 90% nel periodo 2030-2034 e 100% dal 2035.

Calcolo, soglie e meccanismi di conformità

Il regolamento aggiorna integralmente il sistema di calcolo delle emissioni: definisce sottogruppi di veicoli, profili di utilizzo, fattori di ponderazione, carichi utili, chilometraggi annui e parametri di normalizzazione. Viene ridisegnato il fattore ZLEV, che ha funzione incentivante fino al 2029 e diventa pari a 1 dal 2030. Sono inoltre stabiliti gli obiettivi specifici per ciascun costruttore, le traiettorie di riduzione, i crediti e debiti di emissioni, nonché le condizioni per le emissioni in eccesso e la relativa indennità, fissata a 4 250 EUR per gCO2/tkm. Il meccanismo di crediti e debiti viene esteso fino al 2039, con liquidazione dei debiti residui negli anni 2029, 2034 e 2039 e validità dei crediti per sette anni.

Trasferimenti tra costruttori ed esenzione per piccoli produttori

Una novità rilevante è l’autorizzazione al trasferimento di singoli veicoli pesanti tra costruttori, tramite richiesta congiunta, con regole diverse per veicoli a emissioni zero e non. Il regolamento istituisce poi un’esenzione per i piccoli costruttori, cioè per chi immatricola meno di 100 veicoli pesanti nuovi nel periodo di riferimento, ma l’esenzione viene meno se il costruttore chiede trasferimenti, si trova in un gruppo collegato con volumi superiori alla soglia o vi aderisce in determinate condizioni.

Monitoraggio, comunicazione e registro centralizzato

Il nuovo assetto integra nel regolamento 2019/1242 gli obblighi di monitoraggio e comunicazione già previsti dal regolamento (UE) 2018/956, che viene abrogato dal 1o luglio 2024. Gli Stati membri devono monitorare e comunicare annualmente alla Commissione, entro il 30 settembre, i dati sui veicoli immatricolati nel periodo di riferimento precedente; analoghi obblighi gravano sui costruttori e sugli altri soggetti che determinano le emissioni di CO2 ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. La Commissione gestisce un registro centralizzato, tramite l’AEA, pubblicando i dati entro il 30 aprile, salvo alcune informazioni riservate.

Qualità dei dati e sanzioni amministrative

Il regolamento impone un sistema di controllo della qualità dei dati e di rettifica ex post degli errori. Se le emissioni rilevate su strada o altri controlli evidenziano difformità, autorità di omologazione e costruttori devono informare la Commissione; questa può correggere i dati pubblicati. È inoltre introdotto un potere sanzionatorio amministrativo della Commissione per dati volutamente difformi o gravemente negligenti e per ritardi ingiustificati nella trasmissione: la sanzione non può superare 30 000 EUR per ciascun veicolo pesante interessato. La procedura e i criteri di calcolo/riscossione possono essere ulteriormente specificati con atti delegati.

Appalti pubblici e sicurezza della catena di approvvigionamento

Per gli autobus urbani a emissioni zero, il regolamento utilizza gli appalti pubblici come leva di politica industriale e di sicurezza dell’approvvigionamento. Le amministrazioni aggiudicatrici devono basare l’aggiudicazione sull’offerta economicamente più vantaggiosa e utilizzare almeno due criteri tra quelli elencati, uno dei quali riferito alla sicurezza dell’approvvigionamento; può essere considerata anche una sostenibilità ambientale superiore ai requisiti minimi di legge. Se il criterio di sicurezza dell’approvvigionamento è usato come criterio di aggiudicazione, deve pesare tra il 15% e il 40%.

Modifiche al sistema di omologazione e rimorchi elettronici

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/858 introducendo la nozione di "rimorchio elettronico", cioè un rimorchio capace di contribuire alla propulsione della combinazione tramite il proprio gruppo propulsore elettrico. Viene inoltre integrata la disciplina di omologazione con specifiche ulteriori per gli elementi costitutivi fondamentali del sistema di propulsione e accumulo dell’energia in tali rimorchi.

Riesame e prospettive future

La Commissione deve riesaminare entro il 31 dicembre 2027 l’efficacia del regolamento e i suoi effetti, con attenzione a emissioni, infrastrutture di ricarica e rifornimento, impatti occupazionali e sociali, esenzione per piccoli costruttori, eventuali soglie minime di efficienza energetica, livello delle indennità, inclusione di altre categorie di veicoli, metodologia per combustibili neutri in CO2, veicoli riadattati e ciclo di vita delle emissioni. Entro il 31 dicembre 2025 deve inoltre presentare una relazione specifica sui combustibili rinnovabili sostenibili nei veicoli pesanti, con eventuali ulteriori proposte normative o raccomandazioni.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 1o luglio 2024. Per i periodi di riferimento anteriori a tale data continuano ad applicarsi il regolamento (UE) 2019/1242 e il regolamento (UE) 2018/956 nella versione vigente al 30 giugno 2024; ciò assicura la continuità del regime di calcolo e comunicazione per il periodo transitorio.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e perimetro generale

L’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1242, come sostituito, stabilisce che la disciplina definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e contribuisce alla neutralità climatica dell’Unione, ai traguardi intermedi fissati dal regolamento (UE) 2021/1119, agli obiettivi degli Stati membri ex regolamento (UE) 2023/857 e al corretto funzionamento del mercato interno. Vengono anche espressamente inclusi gli obblighi di comunicazione sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 2 estende l’ambito ai veicoli nuovi omologati o omologati individualmente ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 appartenenti alle categorie M2, M3, N1, N2, N3 (nei limiti di non applicazione del regolamento (UE) 2019/631) e O3, O4. L’articolo 3 aggiorna definizioni chiave: periodo di riferimento (1o luglio-30 giugno), periodo di base, veicolo professionale, costruttore, dichiarante, veicolo pesante a emissioni zero, veicolo pesante a basse emissioni, gruppo di costruttori collegati, veicolo primario, veicolo completo/completato, veicoli fuoristrada e per uso speciale, appalto pubblico e autocarro nelle combinazioni ultrapesanti (EHC).

Obiettivi di riduzione CO2 e quote ZEV

L’articolo 3 bis fissa una traiettoria di riduzione delle emissioni medie di CO2 del parco nuovi veicoli pesanti a motore rispetto al 2019: 15% per alcuni sottogruppi nel periodo 2025-2029, 45% per i sottogruppi diversi dai veicoli professionali nel 2030-2034, 65% nel 2035-2039 e 90% dal 2040 in poi. Le emissioni dei rimorchi devono essere ridotte secondo l’allegato I. Sono previste esclusioni per veicoli omologati in determinate condizioni e per veicoli immatricolati per servizi di protezione civile, antincendio, ordine pubblico, assistenza medica d’urgenza e, su scelta dello Stato membro, per i veicoli delle forze armate. L’articolo 3 quinquies introduce una quota minima obbligatoria di autobus urbani a emissioni zero pari al 90% nel periodo 2030-2034 e al 100% dal 2035 in poi.

Misure di sostegno alla transizione e alla domanda

L’articolo 3 ter impone alla Commissione, entro il 30 giugno 2025, una relazione sulla necessità di agevolare la diffusione dei veicoli pesanti riadattati in veicoli a emissioni zero, anche tramite norme armonizzate, con eventuale iniziativa legislativa o altra azione. L’articolo 3 quater richiede entro il 30 giugno 2027 una relazione sulla necessità e sull’impatto di iniziative per aumentare la quota di veicoli pesanti a emissioni zero posseduti o noleggiati dai grandi gestori di flotte.

Calcolo delle emissioni, fattori ZLEV e obiettivi specifici

Gli articoli 4, 5 e 6 ridefiniscono il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2, del fattore per veicoli zero e basse emissioni e degli obiettivi specifici di ciascun costruttore. Il fattore ZLEV opera fino al periodo di riferimento 2029; dal 2025 al 2029 è ancorato a una soglia del 2%, mentre dal 2030 in poi è pari a 1. Gli obiettivi specifici dei costruttori si applicano dal periodo di riferimento 2025 e sono determinati secondo l’allegato I.

Trasferimento di veicoli, esenzione piccoli costruttori e crediti/debiti

L’articolo 6 bis autorizza il trasferimento di singoli veicoli pesanti tra costruttori, con richiesta congiunta e con limiti specifici, in particolare per i veicoli a emissioni zero tra costruttori non collegati fino al 5% dei veicoli immatricolati nel periodo di riferimento. L’articolo 6 ter esenta dal calcolo dei target i costruttori che immatricolano meno di 100 veicoli pesanti nuovi nel periodo, salvo richiesta contraria, trasferimenti ai sensi dell’articolo 6 bis o appartenenza a un gruppo collegato oltre tale soglia. L’articolo 7 estende il sistema di crediti e debiti di emissioni fino al 2039, con limiti al 5% dell’obiettivo specifico e liquidazione dei debiti residui negli anni 2029, 2034 e 2039; i crediti valgono per i sette anni successivi all’acquisizione.

Attribuzione dei veicoli e trattamento dei veicoli M

L’articolo 7 bis attribuisce i veicoli pesanti ai costruttori competenti a seconda della categoria: N al costruttore del veicolo, M al costruttore del veicolo primario e O al costruttore del veicolo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. L’articolo 7 ter stabilisce regole particolari per i veicoli della categoria M, consentendo in casi specifici che siano conteggiati con le emissioni del veicolo primario, su richiesta del costruttore e fuori dai casi di collegamento societario.

Indennità per le emissioni di CO2 in eccesso

L’articolo 8 prevede un’indennità di 4 250 EUR per gCO2/tkm per le emissioni di CO2 in eccesso. Le emissioni in eccesso si verificano, secondo la fase temporale, per superamento del limite di debito, per saldo netto positivo in determinati periodi di liquidazione o, dal periodo 2041, per superamento dell’obiettivo specifico del costruttore.

Monitoraggio, rettifiche e valutazione delle emissioni di riferimento

L’articolo 9 impone a autorità di omologazione e costruttori di comunicare tempestivamente scostamenti, errori o difformità nei dati; la Commissione ne tiene conto nel calcolo delle emissioni medie e di riferimento, salvo scostamenti inferiori allo 0,1%. L’articolo 10 impone alla Commissione di valutare, per i periodi di base dal 2024 in poi, se le emissioni di CO2 di riferimento siano state indebitamente elevate e di correggerle con atto di esecuzione, se necessario.

Obblighi di comunicazione e registro centralizzato

Gli articoli 13 bis e 13 ter istituiscono obblighi di monitoraggio e comunicazione, rispettivamente, per gli Stati membri e per costruttori/altri soggetti tenuti alla determinazione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. La trasmissione avviene entro il 30 settembre di ogni anno per i dati del periodo di riferimento terminato il 30 giugno. L’articolo 13 quater istituisce un registro centralizzato pubblico, gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione, con pubblicazione annuale dei dati entro il 30 aprile e con alcune esclusioni di riservatezza.

Qualità dei dati, controlli su strada e sanzioni amministrative

L’articolo 13 quinquies attribuisce alla Commissione il monitoraggio dei risultati delle prove su strada effettuate nel quadro del regolamento (CE) n. 595/2009. L’articolo 13 sexies disciplina la responsabilità per l’esattezza dei dati, le verifiche della Commissione e le rettifiche del registro. L’articolo 13 septies consente alla Commissione di irrogare sanzioni amministrative, fino a 30 000 EUR per veicolo pesante interessato, in caso di scostamento volontario o per negligenza grave tra i dati comunicati e quelli del file dei registri del costruttore o del certificato di omologazione del motore, oppure in caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione.

Poteri delegati ed esecutivi

L’articolo 14 conferisce alla Commissione poteri delegati per modificare i criteri dei sottogruppi di veicoli, dei veicoli professionali, dell’autonomia delle tecnologie di propulsione, dei profili di utilizzo, dei parametri di carico e passeggeri, dei chilometraggi annui e delle prescrizioni di monitoraggio e comunicazione, nonché per aggiornare gli intervalli di resistenza aerodinamica e la procedura del registro. L’articolo 17 disciplina durata quinquennale della delega dal 26 giugno 2024, revoca e obiezione Parlamento/Consiglio. L’articolo 3 quinquies, paragrafo 2, e l’articolo 10 prevedono inoltre atti di esecuzione per specifiche tecniche e correzioni delle emissioni di riferimento.

Riesame

L’articolo 15 impone un riesame generale entro il 31 dicembre 2027, con relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, su immatricolazioni ZEV, infrastrutture di ricarica e rifornimento, impatti occupazionali e sociali, esenzione per piccoli costruttori, soglie minime di efficienza energetica, livello dell’indennità per emissioni in eccesso, inclusione di autocarri piccoli e veicoli speciali/fuoristrada, fattore di correzione del carbonio, metodologia per veicoli alimentati da combustibili neutri in CO2, autocarri EHC, ciclo di vita delle emissioni e veicoli riadattati. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione deve inoltre presentare una relazione specifica sui combustibili rinnovabili sostenibili nel settore dei veicoli pesanti.

Modifiche al regolamento (UE) 2018/858

L’articolo 2 introduce nel regolamento (UE) 2018/858 la definizione di rimorchio elettronico e aggiorna l’allegato I per includere la progettazione e costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del sistema di propulsione e accumulo dell’energia per tali rimorchi.

Abrogazione del regolamento (UE) 2018/956 e norme transitorie

L’articolo 3 abroga il regolamento (UE) 2018/956 con effetto dal 1o luglio 2024, facendo salvi i riferimenti da intendersi come riferiti al regolamento (UE) 2019/1242 secondo la tavola di concordanza. L’articolo 4 mantiene applicabili, per i periodi di riferimento precedenti al 1o luglio 2024, il regolamento (UE) 2019/1242 e il regolamento (UE) 2018/956 nella versione vigente al 30 giugno 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteclimatrasportiomologazione dei veicoliappalti pubblici

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