Cassazione Penale, Sentenza n. 17068/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore, aveva impugnato la sentenza di appello confermativa della condanna per il delitto di cui all'art. 494 c.p. (attivazione di una fornitura elettrica sotto falso nome con importi insoluti), articolando cinque censure: 1) mancata assunzione di prova decisiva (richiesta acquisizione copia di assegno da 300 euro emesso dal ricorrente come parziale ristoro e fatture/quietanze Enel intestate alla parte offesa); 2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.), anche per la modestia della pena e parziale risarcimento; 4) omessa concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario senza motivazione; 5) vizio di motivazione generale per insufficiente chiarimento delle ragioni che hanno determinato la responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze generiche, non confrontate con la motivazione di merito e, in diversa misura, imperniate su una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. In particolare: il primo motivo è infondato perché la Corte territoriale ha spiegato l'irrilevanza delle prove documentali richieste alla luce degli elementi istruttori (attivazione della fornitura nel 2014 e consistenti importi insoluti); il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati in quanto la valutazione negativa della tenuità e delle attenuanti è sorretta dal precedente penale specifico e dalla continuità della condotta; il quarto motivo è inammissibile per genericità e carenza di interesse (assenza di elementi positivi specifici indicati dal ricorso); il quinto motivo è generico e non individua illogicità specifiche nella motivazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito (pena di 4 mesi di reclusione per l'art. 494 c.p., confermata in appello) resta quindi sostanzialmente efficace.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il delitto contestato (falsificazione o atti connessi all'attivazione fraudolenta di una fornitura). La Corte ha confermato la valutazione di responsabilità penale fondata sulle risultanze probatorie.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto non applicabile la causa atteso il carattere offensivo del fatto, la continuazione durata circa due anni e il precedente penale specifico del ricorrente, elementi che escludono la non abitualità richiesta.
art. 62-bis cod. pen.
Disposizione sulla diminuzione della pena per la persistente assunzione di responsabilità o altri elementi riparatori (attenuanti speciali). La Corte territoriale ha rifiutato il riconoscimento di attenuanti sulla base del precedente specifico e della condotta posta in essere, decisione ritenuta insindacabile in cassazione per mancanza di specifici rilievi logici contraddittori.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione. Il ricorso era articolato nei motivi previsti da tale articolo (lett. b), d), e)), ma la Corte ha ritenuto le censure generiche o inidonee ad incidere sulla motivazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità generali. Richiamata nel contesto della valutazione della validità della requisitoria trasmessa alla cancelleria in periodo Covid-19: la Corte ha ritenuto che non ricorrano nullità generali perché la parte ha ricevuto la requisitoria in tempo utile.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. legge n. 176/2020)
Richiamato per valutare la tempestività della requisitoria trasmessa alla cancelleria nel contesto delle norme emergenziali Covid; la mancata osservanza di tali termini non ha determinato nullità generale perché non è stata pregiudicata la possibilità di concludere alle parti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle attenuanti generiche. La Corte di legittimità ha richiamato che il giudizio sulle attenuanti è di merito e vincolante in cassazione se non sussistono vizi logici o omissioni specifiche individuate nel motivo di ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti o la valutazione probatoria di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili.
- Le doglianze devono confrontarsi specificamente con i passaggi motivazionali contestati: censure generiche o non fondate su punti concreti della motivazione sono destinate all'inammissibilità.
- Per ottenere il riconoscimento della tenuità del fatto (art. 131-bis) è necessario dimostrare l'assenza di abitualità, la limitata offensività e l'inesistenza di precedenti specifici che possano ostare; la presenza di precedenti specifici e la persistenza della condotta ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la decisione è affetta da vizio logico evidente o da omissioni motivazionali rilevanti.
- Le richieste di benefici (sospensione condizionale, non menzione) devono essere formulate e motivate in grado di evidenziare elementi positivi specifici: una mera enunciazione della mancata concessione senza indicare fatti che giustifichino il beneficio è inammissibile.
- Nel processo in tempi di emergenza (es. misure Covid) la mancata osservanza formale di termini non comporta automaticamente nullità se non è stata compromessa la possibilità di difesa delle parti.
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