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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31699/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 489 c.p. (uso di patente di guida contraffatta) lamentando, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., insufficienza e carenza di motivazione in ordine al rigetto della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), richiesta in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia motivato adeguatamente la insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 131-bis c.p., richiamando le implicazioni per la sicurezza stradale conseguenti alla falsità del documento. Inoltre la Corte ha osservato che il motivo di appello era generico e, pertanto, poteva essere non considerato dalla Corte territoriale. Per tali ragioni il ricorso per cassazione è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 cod. pen.

    Norma richiamata per la riqualificazione del fatto come uso di patente di guida contraffatta; è il reato contestato e confermato in sede di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dal giudice perché la falsità di una patente ha rilevanti implicazioni per la sicurezza stradale, elementi che giustificano il diniego della causa di non punibilità.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; è stata invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato per genericità e perché la sentenza di merito conteneva argomenti idonei a escludere la particolare tenuità.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere implicitamente respinta se la motivazione del giudice contiene elementi che, presi complessivamente, escludono la particolare tenuità del fatto.
  • Motivi di impugnazione formulati in modo generico sono suscettibili di inammissibilità: il giudice di merito e la Corte di Cassazione non sono tenuti a valutare deduzioni difensive non specificamente argomentate.
  • Nei reati con riflessi sulla sicurezza pubblica o stradale (es. uso di patente contraffatta) è più difficile ottenere il riconoscimento della particolare tenuità, poiché i profili di pericolosità ostano all'esclusione della punibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta normalmente condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende).
  • Per impugnazioni efficaci in Cassazione è necessario contestare con rigore e specificità la motivazione decisoria: motivi generici, anche se proposti insieme a motivi specifici, possono essere considerati inammissibili.

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