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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41384/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/11/2020 che aveva respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per il semestre 21.4.2020/20.10.2020 durante detenzione domiciliare. Il diniego era fondato sulla constatazione, emersa in un controllo domiciliare, della presenza di soggetti non autorizzati presso il domicilio della ricorrente (che poteva intrattenere rapporti solo con i familiari conviventi), considerata una violazione delle prescrizioni e, in relazione alla gravità dei precedenti penali, indice di mancata adesione al percorso risocializzante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia motivato in modo specifico e non illogico la rilevanza della violazione come elemento indicativo della mancata partecipazione al trattamento rieducativo, e che la richiesta della ricorrente si traducesse in una mera domanda di rivalutazione del merito non ammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 352 del 1991

    Richiamata per riaffermare che la finalità principale della liberazione anticipata è il reinserimento sociale del condannato che dimostra partecipazione all'opera rieducativa; usata per ricordare il criterio valutativo del beneficio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente l'imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; applicata per irrogare la somma di euro 3.000 alla ricorrente

Massime di principio

  • La presenza di violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare durante il periodo di osservazione costituisce elemento fattuale rilevante e può legittimamente essere valutata come indice di mancata adesione al percorso rieducativo ai fini della liberazione anticipata.
  • La gravità della violazione è valutata dal giudice di merito e, se motivata in modo non illogico, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità; la Cassazione non può sostituirsi a una rivalutazione del merito dei fatti.
  • Per impugnare con successo la decisione è necessario dimostrare la manifesta illogicità, insufficienza o violazione di legge nella motivazione del giudice di merito, non una semplice diversa valutazione dei fatti.
  • Le infrazioni commesse nel periodo rilevante non vengono considerate in base alle conseguenze sanzionatorie disciplinari, ma come indicatori della effettiva partecipazione (o non partecipazione) al trattamento rieducativo.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche l'obbligo di pagamento delle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fattibilità del c.d. ricorso per cassazione quando la critica è essenzialmente di merito.

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