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Sentenza

Sentenza n. 4349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 644/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 644/2025, che aveva annullato parzialmente il regolamento, il bando e la graduatoria della procedura per progressioni verticali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello era diretto contro la sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso di un candidato, annullando la previsione regolamentare e del bando secondo cui erano valutabili soltanto i titoli di studio pertinenti al profilo professionale da ricoprire, nonché la graduatoria nella parte di interesse. L'appellante aveva chiesto la riforma o la declaratoria di nullità della sentenza. Nel corso del giudizio ha tuttavia dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che ARCEA aveva modificato il regolamento sulle progressioni verticali, adottato una nuova tabella di accesso e pubblicato un nuovo avviso per la procedura valutativa relativa al profilo di funzionario contabile. Ha inoltre riferito che la sentenza di primo grado era stata ottemperata e che il candidato Galli aveva rinunciato al posto, consentendo all'appellante di risultare vincitrice per scorrimento della graduatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto delle dichiarazioni dell'appellante, reiterate anche all'udienza, e della sostanziale adesione delle altre parti, ritenendo sopravvenuto il difetto di interesse alla coltivazione dell'appello. Non ha quindi esaminato i motivi di gravame né i motivi di primo grado riproposti dal controinteressato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. L'appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado sono state integralmente compensate tra le parti costituite in ragione del complessivo comportamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a.

    La parte appellata può riproporre in appello i motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado; nel caso concreto tali motivi non sono stati esaminati perché l'appello è stato dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • L'appello diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti o per una dichiarazione espressa della parte appellante, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e tale carenza persiste al momento della decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione; il giudice può prenderne atto quando la dichiarazione dell'appellante risulti reiterata e sostanzialmente non contestata dalle altre parti.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi d'appello e delle questioni assorbite o non esaminate in primo grado, anche se riproposte dalla parte appellata ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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