Ordinanza n. 4870/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato per l’esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale depositata in data 17/3/2022 n. 1797 (R.G. 894/2018);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze irrevocabili di ottemperanza relative al pagamento di spese di lite, accessori, interessi, penalità di mora e contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo, qualificato dal TAR come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la persistente inottemperanza del Ministero della Giustizia alle sentenze n. 1797 del 17 marzo 2022 e n. 1364 del 18 febbraio 2025. In particolare, ha dedotto il mancato pagamento di € 300,00 per compensi professionali, degli accessori di legge, degli interessi legali decorrenti dal deposito della prima sentenza, della penalità di mora decorrente dalla comunicazione della seconda sentenza, nonché di € 300,00 per il contributo unificato relativo al secondo giudizio e dei relativi interessi. Ha inoltre lamentato la mancata individuazione e l’omesso insediamento del Commissario ad acta già designato per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il reclamo quale incidente di esecuzione e ha precisato che il credito azionato trae origine direttamente dalle sentenze amministrative che hanno liquidato le spese di lite, non dalla legge Pinto n. 89/2001. Ne consegue l’inapplicabilità delle disposizioni speciali previste per i crediti derivanti da equa riparazione, comprese quelle relative alle dichiarazioni sostitutive e alla sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza. Il giudice ha inoltre riconosciuto la giurisdizione amministrativa sull’azione volta al rimborso del contributo unificato anticipato dal difensore antistatario, trattandosi dell’esecuzione della condanna alle spese contenuta nella sentenza e non di una controversia tributaria sull’an o sul quantum del tributo. Ha ritenuto che anche il credito relativo al contributo unificato producesse interessi legali, ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., dal deposito della sentenza n. 1364 del 18 febbraio 2025 sino all’effettivo pagamento. Accertata la persistente inottemperanza sia del Ministero sia del Commissario ad acta non ancora insediato, ha individuato quale Commissario ad acta il dirigente generale preposto alla Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione, ordinandogli di dare piena esecuzione alle due sentenze quanto a compensi, accessori, interessi, penalità di mora e contributo unificato entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione; l’eventuale compenso del Commissario è a carico dell’amministrazione. Non vi è stata condanna alle spese, poiché l’attività del Commissario ad acta ha natura ausiliaria rispetto alla funzione giurisdizionale. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 27 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze amministrative irrevocabili e delle relative statuizioni di condanna.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità era stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del Commissario ad acta. Avverso gli atti del Commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni.
Il reclamo contro l’inerzia o gli atti del Commissario ad acta è qualificabile come incidente di esecuzione e rientra nella cognizione del giudice dell’ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi (contributo unificato) è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente e può essere oggetto della condanna alla refusione delle spese eseguibile mediante ottemperanza.
art. 1282, comma 1, c.c.
I crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto; il credito relativo al contributo unificato produce interessi dal deposito della sentenza che ne ha disposto la refusione fino all’effettivo soddisfo.
art. 5-sexies l. 89/2001
Le disposizioni speciali previste per i crediti derivanti dalla legge Pinto non si applicano ai crediti aventi fonte autonoma nelle sentenze amministrative di liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il credito relativo alle spese di lite liquidate da una sentenza amministrativa di ottemperanza costituisce un’obbligazione pecuniaria autonoma, distinta dal credito sostanziale originariamente azionato; pertanto, non è soggetto alle disposizioni speciali previste per i crediti derivanti dalla legge Pinto, che non possono essere applicate analogicamente o estensivamente.
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa, quando la relativa domanda costituisca esecuzione della statuizione giudiziale di condanna alle spese e non comporti una controversia tributaria sull’an o sul quantum del contributo dovuto all’erario.
- Un credito pecuniario liquido ed esigibile derivante da una sentenza produce interessi legali di pieno diritto dal momento previsto dalla disciplina civilistica, anche in assenza di un’espressa statuizione sugli interessi nella sentenza, sino all’effettivo soddisfacimento.
- Il Commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza è un ausiliario del giudice e l’incarico commissariale ha natura intrinsecamente obbligatoria: non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Gli atti compiuti dal Commissario ad acta in esecuzione del giudicato amministrativo sono espressione di una funzione giurisdizionale lato sensu intesa e non di amministrazione attiva; il loro controllo spetta al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo.
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