Cassazione Penale, Ordinanza n. 09477/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato o comunque pronunciato una condanna per tre episodi di truffa. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità penale per i reati di truffa sub a), b) e c), sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valorizzato le risultanze processuali e che, invece, dovesse darsi una diversa lettura dei fatti e della condotta decettiva ex art. 640 c.p. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, in particolare la dosimetria della pena e l'applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Il terzo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto non adeguatamente motivato dalla difesa. La memoria del nuovo difensore non ha aggiunto elementi decisivi alle censure già svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una mera sollecitazione a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha giudicato il secondo motivo privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla pena, richiamando l'entità del danno, la pluralità e serialità delle condotte e i precedenti penali dell'imputato, dai quali desumere una costante progressione della pericolosità sociale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era congruamente motivato sui precedenti penali e che lo stesso elemento poteva legittimamente essere valorizzato sia per negare le attenuanti sia per applicare la recidiva, non operando in tal caso un divieto di bis in idem sostanziale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
condotta decettiva ex art. 640 cod. pen.
È richiamato solo per individuare il reato di truffa e la condotta decettiva contestata; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a dichiarare inammissibile la doglianza di fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
- La censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; è manifestamente infondata se ignora gli elementi valorizzati per il trattamento sanzionatorio, come danno, pluralità e serialità delle condotte e precedenti penali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sorretto da motivazione congrua, anche fondata sui precedenti penali dell'imputato.
- Lo stesso dato fattuale, in particolare i precedenti penali, può essere legittimamente utilizzato sia per negare le attenuanti generiche sia per riconoscere la recidiva, poiché ciò non integra un divieto di bis in idem sostanziale quando il fattore è impiegato per decisioni relative a istituti diversi.
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