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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27749/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificata la regolarità dell'istanza e della documentazione, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese processuali e ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, rilevando la non sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte del Comune, del rimborso dell'acconto IMU versato per l'anno 2012 in relazione a cinque immobili concessi in locazione finanziaria con separati contratti. Per tre immobili gli utilizzatori erano divenuti inadempienti nei canoni di leasing; per altri due gli utilizzatori erano stati dichiarati falliti. Tutti i contratti erano poi stati risolti. La società ha impugnato il diniego di rimborso e, dopo la riforma in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva ritenuto dovuta l'IMU alla società concedente, nelle ipotesi di risoluzione anticipata del leasing, anche indipendentemente dalla riconsegna dell'immobile. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuti sviluppi giurisprudenziali; il Comune ha aderito alla rinuncia ai fini della compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato come base processuale della rinuncia al ricorso per cassazione e della conseguente estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo eventualmente dovuto, ma non applicato per difetto dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accompagnata dalla regolare documentazione, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando le parti aderiscano alla rinuncia e ricorrano ragioni connesse alla natura della controversia e alla decisione.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la rinuncia al ricorso intervenga per una sopravvenienza successiva alla proposizione dell'impugnazione e manchino i presupposti processuali per l'applicazione del raddoppio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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