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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13073/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la sostanza rinvenuta era hashish, idonea al confezionamento di circa 1600 dosi, trovata in una stanza attribuita all'imputato anche sulla base di dichiarazioni rese dallo stesso e di ulteriori elementi istruttori, compresa una deposizione di polizia giudiziaria richiamata in giudizio. Il ricorrente ha censurato la ricostruzione dei fatti sostenendo, in sostanza, che la droga non fosse a lui attribuibile e che vi fosse contraddittorietà rispetto a una precedente assoluzione per il possesso di cocaina. Ha inoltre contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dato rilievo al precedente penale e che non sarebbero stati valutati elementi favorevoli, come l'incensuratezza e l'assenza di spiegazioni sul possesso di banconote di piccolo taglio. L'ordinanza rileva però che tali censure miravano a una rivalutazione del merito e non evidenziavano vizi manifesti di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità consistessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione impugnata avesse già dato conto in modo adeguato dell'attribuzione della stanza e della sostanza stupefacente all'imputato. Ha inoltre escluso la rilevanza della dedotta contraddittorietà con la precedente assoluzione relativa alla cocaina, osservando che il processo riguardava la detenzione ai fini di spaccio di hashish. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto corretta la motivazione che valorizzava la mancanza di elementi positivi e ha richiamato l'orientamento secondo cui, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione unitaria di tutti gli indici del fatto, anche in presenza di elementi tra loro contraddittori, potendo alcuni assumere valore assorbente.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    La Corte osserva che non era necessario contestare tale fattispecie aggravata per attribuire rilievo al contesto concreto della diffusione della droga.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la motivazione impugnata non presenti vizi manifesti o illogicità evidenti.
  • Nel reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, l'attribuzione della sostanza all'imputato può essere desunta da un complesso di elementi fattuali, comprese dichiarazioni rese dall'imputato, l'assegnazione del luogo del rinvenimento e gli ulteriori riscontri istruttori.
  • Ai fini della configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve operare una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti, potendo i diversi elementi compensarsi o neutralizzarsi; uno solo di essi può anche assumere carattere assorbente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato dalla sola assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente a imporne il riconoscimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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