Cassazione Civile, Ordinanza n. 06264/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un dipendente del Ministero aveva dedotto di essere stato adibito in via prevalente e pressoché esclusiva, per un lungo periodo, a mansioni esecutive di vigilanza e custodia delle sale museali, che egli riteneva riconducibili a un profilo professionale inferiore rispetto a quello formalmente posseduto di "assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza". Il Tribunale aveva riconosciuto il demansionamento quanto all'an debeatur e la Corte d'appello aveva confermato la sussistenza del demansionamento, accogliendo anche l'appello incidentale del lavoratore e liquidando il danno in euro 34.145,98 oltre interessi. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001: secondo il ricorrente, nel pubblico impiego privatizzato il dipendente può essere assegnato a mansioni equivalenti nell'ambito della medesima area funzionale e, poiché i profili in questione appartenevano alla stessa area, non poteva configurarsi alcun demansionamento. Il lavoratore, con controricorso, ha resistito e ha anche chiesto in via subordinata la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Ministero. Ha richiamato il proprio orientamento già consolidato sui medesimi profili professionali e ha ribadito che, nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce rilievo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione astratta dei contratti collettivi, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente delle mansioni sulla base dei contenuti professionali concreti; non si applica, quindi, la disciplina generale dell'art. 2103 c.c. Poiché le mansioni concretamente svolte dal dipendente erano sussumibili nella declaratoria del profilo di appartenenza e, comunque, non era stato accertato uno svuotamento integrale delle funzioni, la Corte ha escluso la configurabilità del demansionamento. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate, e comunque prive di rilevanza nel caso deciso, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in controricorso. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio sul punto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., è stata rigettata la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sfavorevole al controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come norma di fondazione del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
nel pubblico impiego privatizzato, dopo le modifiche del d.lgs. n. 150 del 2009, rileva il solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni rispetto alla classificazione contrattuale astratta; non è consentito al giudice sindacare la natura equivalente sulla base dei contenuti professionali concreti; nell'ambito della stessa area funzionale può esercitarsi lo ius variandi nei limiti di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
viene richiamato per recepire per relationem le argomentazioni dei precedenti conformi di legittimità.
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001
è richiamato quale riferimento per l'acquisizione della qualifica superiore successiva all'originario inquadramento.
art. 2103 c.c.
la Corte afferma che non è applicabile al pubblico impiego privatizzato in materia di adibizione alle mansioni, essendo sostituito dalla disciplina speciale dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.
art. 23 l. n. 87/1953
le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate prive del requisito di rilevanza alla luce dell'esito del giudizio.
artt. 3, 36 e 97 Cost.
sono evocati dal resistente a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, ma la Corte li reputa non decisivi nel caso e richiama precedenti che ne hanno escluso la fondatezza.
art. 117, comma primo, Cost.
è richiamato in relazione alla dedotta violazione della Carta sociale europea quale parametro interposto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, ai fini della verifica del demansionamento, il giudice deve confrontare le mansioni assegnate con le declaratorie contrattuali astratte del profilo e dell'area di inquadramento, non con la professionalità concretamente maturata dal dipendente.
- L'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione applicabile dopo la riforma del 2009, consente l'assegnazione a mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento e non impone l'applicazione dell'art. 2103 c.c. al pubblico impiego privatizzato.
- Non configura demansionamento l'assegnazione a mansioni che, pur apparentemente riconducibili a un profilo inferiore, siano comunque sussumibili nella declaratoria del profilo professionale di appartenenza secondo la classificazione contrattuale.
- Per ottenere il risarcimento da demansionamento nel pubblico impiego non basta allegare uno scostamento qualitativo tra mansioni svolte e mansioni ideali del profilo: occorre dimostrare che le mansioni effettivamente svolte esulino dalla declaratoria contrattuale applicabile oppure che vi sia uno svuotamento sostanziale e integrale delle funzioni.
- Le questioni di legittimità costituzionale prive di rilevanza rispetto alla decisione del caso concreto non possono essere esaminate nel merito.
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