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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22546/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La vicenda nasce dall'incarico conferito da una committente a un professionista per la progettazione e direzione dei lavori di un impianto fotovoltaico. La committente ha lamentato errori nell'indicazione dei dati catastali, ritardi nella realizzazione dell'opera, un errato posizionamento delle vele con conseguente ombreggiamento e una sottostima dei costi di costruzione; ha inoltre dedotto che, a causa dei ritardi, era stata costretta a cedere l'autorizzazione unica a prezzo notevolmente inferiore rispetto al finanziamento ottenuto. Ha chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto versato, l'accertamento che nulla fosse dovuto al professionista e il risarcimento dei danni. Il professionista ha contestato ogni addebito e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo del compenso, assumendo pattuito un compenso complessivo di euro 200.000,00 e percepito solo un acconto di euro 25.000,00. Nei gradi di merito la domanda della committente è stata respinta e la riconvenzionale accolta. In cassazione la committente ha denunciato, tra l'altro, omessa pronuncia su varie censure di appello e violazione delle norme sulla valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato la contestazione circa la sussistenza di errori professionali e l'inesistenza di un accordo sul compenso; il professionista ha resistito e proposto ricorso incidentale sull'ulteriore quantificazione del compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia sulla questione decisiva relativa all'esistenza o meno di un accordo sul compenso professionale di euro 200.000,00. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escluso il vizio di omessa pronuncia e la violazione dell'art. 116 c.p.c. in punto valutazione delle prove, e ha dichiarato inammissibili i motivi settimo e ottavo relativi alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Sono stati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. In sede di rinvio dovrà essere verificato preliminarmente se il compenso sia stato effettivamente pattuito nei termini dedotti dal professionista; in mancanza, dovrà procedersi a una nuova quantificazione del compenso e alla rivalutazione dell'attività svolta.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di adottare una decisione, anche implicita, su domande, eccezioni o motivi di appello; non sussiste quando la questione risulti incompatibile con la ratio della decisione o sia stata implicitamente disattesa.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi, oppure valuta secondo prudente apprezzamento prove soggette a diversa regola legale; non è sufficiente dedurre una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento contrattuale e la domanda di risoluzione, ma la Corte non affronta il merito di tale profilo perché lo reputa assorbito o infondato nei motivi esaminati.

  • art. 1460 c.c.

    È richiamato in relazione all'eccezione di inadempimento della committente, ma la Corte ne tratta solo indirettamente, ritenendo insussistenti gli addebiti professionali posti a base della contestazione.

  • art. 2233 c.c.

    È evocato per la determinazione del compenso del professionista; la Corte osserva che, ove non risulti un accordo sul corrispettivo, occorre procedere a una nuova quantificazione secondo i criteri legali applicabili.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica; la Corte non ravvisa una violazione autonoma, poiché la richiesta di rinnovazione della CTU appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 3 D.M. n. 140/2012

    È invocato per sostenere la liquidazione del compenso secondo i parametri/usI del settore, ma la censura resta assorbita dalla necessità di accertare prima l'eventuale accordo sul compenso.

  • artt. 10 e 18 L. 143/1949

    Sono richiamati nel ricorso incidentale quale base per la maggiorazione del compenso professionale, ma il motivo resta assorbito in attesa dell'accertamento preliminare sull'esistenza dell'accordo sul compenso.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque risolto, anche implicitamente, la questione incompatibile con la decisione adottata; esso richiede l'assoluta mancanza di statuizione su una domanda o eccezione ritualmente devoluta.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare una diversa valutazione del materiale probatorio, ma solo se il giudice abbia applicato un regime di prova incompatibile con la sua natura legale o abbia disatteso la regola del prudente apprezzamento in presenza di prova libera.
  • In tema di compenso professionale, l'accertamento dell'esistenza di un accordo sul corrispettivo è preliminare rispetto alla sua quantificazione secondo parametri, usi o criteri legali; se tale accordo è specificamente contestato, il giudice deve pronunciarsi espressamente sul punto.
  • La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la non necessità dell'ulteriore indagine risulti, anche implicitamente, dalla motivazione complessiva della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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