Cassazione Civile, Ordinanza n. 07143/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
I ricorrenti avevano avviato un giudizio ex l. n. 89/2001 per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente procedimento durato circa otto anni. Dopo due giudizi di cassazione con rinvio, la controversia era rimasta limitata alla sola regolazione delle spese processuali. Nel secondo giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva liquidato le spese delle tre fasi di merito escludendo, però, il compenso per la fase istruttoria sul presupposto che non fosse stata effettivamente svolta, richiamando l'art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014. Con un unico motivo di ricorso in Cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 233, comma 2, c.c., in relazione ai dd.mm. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che la fase istruttoria dovesse comunque essere remunerata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, la fase istruttoria comprende anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti, sicché il relativo compenso va riconosciuto anche quando non vi sia stata una istruttoria in senso stretto. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese di tutti i giudizi precedenti e del giudizio di legittimità, condannando il Ministero al relativo pagamento con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come base della regolazione delle spese di lite, nella contestazione sulla corretta liquidazione dei compensi
art. 233, comma 2, c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014
"fase istruttoria" anche "l'esame degli scritti o documenti delle altre parti"
la fase istruttoria non richiede lo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, perché comprende anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti; il compenso va quindi riconosciuto
d.m. 37/2018
richiamato insieme al d.m. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese
l. 89/2001
indica la base sostanziale del giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata
art. 392 c.p.c.
richiamato quale norma processuale relativa alla riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali, la nozione di fase istruttoria va interpretata in senso ampio e comprende anche l'esame degli scritti e documenti depositati dalle altre parti.
- Il compenso per la fase istruttoria non può essere escluso solo perché non si sia svolta un'istruzione probatoria in senso stretto, se la fase di trattazione è comunque stata necessaria e ineludibile.
- Quando un giudizio prosegue solo per la determinazione delle spese di lite, la liquidazione delle ulteriori spese deve essere rapportata alla sola differenza tra quanto già liquidato e quanto ritenuto corretto dalla parte impugnante, secondo il criterio del disputatum.
- In presenza di una controversia ormai limitata alle spese, il valore della causa ai fini della liquidazione può essere commisurato alla specifica differenza economica oggetto di contestazione nei successivi gradi di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07127/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07130/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07131/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07132/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07133/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07134/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →