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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2618

Regolamento (UE) 2025/2618 del Consiglio, del 18 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32025R2618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della Russia, modificando il regolamento (UE) n. 833/2014 per estendere l’elenco delle navi soggette a restrizioni. L’intervento segue la decisione (PESC) 2025/2617 e mira a limitare attività marittime ritenute funzionali al sostegno delle azioni russe contro l’Ucraina. Le nuove iscrizioni comportano, per le navi elencate, l’applicazione delle misure previste dal quadro sanzionatorio richiamato, inclusi i divieti di accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e una gamma ampia di servizi di trasporto marittimo.

Modifica l’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 aggiungendo nuove navi soggette a misure restrittive connesse alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia e, in particolare, alle navi incluse nell’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le nuove iscrizioni riguardano specifiche navi identificate da nome e numero IMO, con motivazioni legate sia al trasporto di risorse energetiche russe con pratiche marittime irregolari e ad alto rischio, sia a condotte che sostengono azioni contro la sussistenza economica, la sicurezza alimentare o il patrimonio culturale dell’Ucraina, ovvero favoriscono la violazione/elusione delle sanzioni UE. Non contiene esclusioni ulteriori oltre a quelle già previste dal sistema sanzionatorio di base.

Regolamento (UE) 2025/2618 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014

Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione adottate in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Esso dà seguito alla decisione (PESC) 2025/2617 e aggiorna l’elenco delle navi soggette a restrizioni, al fine di limitare ulteriormente attività marittime ritenute funzionali al sostegno di tali azioni o alla loro elusione.

Contesto e finalità

I considerando precisano che il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC. Il nuovo intervento normativo è motivato dall’esigenza di colpire ulteriori navi che contribuiscono o sostengono politiche e azioni a favore della Russia nei confronti dell’Ucraina, in particolare mediante attività marittime connesse al trasporto illecito di cereali ucraini o beni culturali ucraini, nonché al commercio di petrolio greggio, prodotti petroliferi o minerali russi effettuato con modalità irregolari e ad alto rischio.

Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014

L’articolo 1 modifica l’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento 2025/2618. La modifica consiste nell’inserimento di una serie di navi ulteriori nell’elenco sanzionatorio, individuate con nome e numero IMO.

Soggetti e navi interessate

L’allegato inserisce le voci da 565 a 605. Tra le navi elencate figurano, in particolare:

  • MATROS KOSHKA, MIKHAIL NENASHEV, ZAID, MATROS POZYNICH e ZAFAR, incluse per condotte ex articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera d);
  • GT HONOR, inclusa per condotte ex articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera f), cioè per attività che favoriscono o commettono la violazione o elusione delle sanzioni, o ne vanificano in modo significativo l’efficacia;
  • numerose altre navi, tra cui KAPITAN GOTSKY, TIMOFEY GUZHENKO, HITIT, KHALASI, FENGHUANG, QUARTZ, SINAR G, SHTURMAN MALYGIN, VASILY DINKOV, LADY LEILA, JIN HUI, TYCHE 1, OLANGA, AS CALCUTTA, MURMANSK, HANSON, STAR MM e altre, inserite ex articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b).

Motivi dell’inserimento in elenco

Il regolamento richiama tre tipologie di motivazione principali:

  • lettera b): navi che trasportano petrolio greggio, prodotti petroliferi dell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio richiamate dalla risoluzione A.1192(33) dell’Organizzazione marittima internazionale;
  • lettera d): navi esercitate in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, oppure la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, ad esempio attraverso il trasporto di cereali ucraini o beni culturali ucraini sottratti illegalmente;
  • lettera f): navi esercitate in modo da favorire o commettere la violazione o l’elusione del regolamento (UE) n. 833/2014 o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263, ovvero da vanificare in modo significativo tali disposizioni.

Effetti del regime sanzionatorio

Il testo richiamato nei considerando precisa che alle navi incluse nell’elenco sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo, secondo il quadro sanzionatorio cui il regolamento rinvia. Il regolamento in esame non disciplina in modo autonomo tali divieti, ma ne estende l’applicazione mediante l’aggiornamento dell’elenco.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato, per le nuove voci, la data di applicazione è indicata al 19.12.2025.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XLII del regolamento 833/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 conformemente all’allegato del regolamento in esame, con l’inserimento di nuove navi nell’elenco delle entità soggette a misure restrittive.

Nuove navi inserite in elenco

L’allegato aggiunge le voci da 565 a 605, identificando le navi con nome e numero IMO. I motivi di inserimento sono ricondotti all’articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera d) per MATROS KOSHKA, MIKHAIL NENASHEV, ZAID, MATROS POZYNICH e ZAFAR; all’articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b) per le navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV o minerali originari/esportati dalla Russia con pratiche marittime irregolari e ad alto rischio; e all’articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera f) per GT HONOR, per condotte di violazione o elusione delle disposizioni sanzionatorie UE.

Finalità delle iscrizioni

Per le navi elencate, il regolamento richiama motivazioni diverse: trasporto illecito di cereali ucraini o beni culturali ucraini sottratti illegalmente; trasporto di prodotti energetici o minerali russi con pratiche di navigazione irregolari e ad alto rischio; oppure attività che favoriscono o commettono la violazione, l’elusione o la significativa vanificazione del regolamento (UE) n. 833/2014 e di altri regimi sanzionatori UE richiamati.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicata, per ciascuna nave, la data di applicazione del 19.12.2025.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunetrasporti marittimienergiarelazioni esterne

Testo integrale

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