Cassazione Civile, Sentenza n. 26173/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare del 26.11.2018 e questione circa la legge applicabile al contratto di lavoro (scelta contrattuale della legge romena vs applicazione della legge italiana), nonché illegittimità del procedimento disciplinare per mancata determinazione, specificità e tempestività della contestazione ai sensi dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori; rilevanza del Regolamento (UE) n. 593/2008 (Regolamento Roma I) art. 8 e della disciplina sanzionatoria applicabile (reintegra vs indennità).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto alcuni motivi del ricorso principale e incidentale ritenendo errata la sentenza d'appello perché ha applicato in modo commisto due ordinamenti (italiano per la declaratoria di illegittimità e romeno per la misura sanzionatoria). Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione affinché determini un'unica legge applicabile (italiana o romena) secondo i criteri dell'art. 8 del Regolamento Roma I e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (favor laboris, collegamento più stretto), valutando l'insieme delle circostanze maggiormente significative, e decida di conseguenza sulle conseguenze del licenziamento. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate al rinvio.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 593/2008 (Regolamento Roma I), art. 8
1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. 3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. 4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese.
L'art. 8 va applicato individuando un'unica legge applicabile in base al criterio del collegamento più stretto e al principio del favor laboris; una scelta convenzionale di legge non può privare il lavoratore delle tutele inderogabili della legge che sarebbe risultata applicabile in mancanza di scelta. Non è consentito applicare simultaneamente aspetti di due ordinamenti diversi.
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 7
Garantisce le garanzie procedimentali nel procedimento disciplinare (determinazione, specificità e tempestività della contestazione). Violazioni gravi di tali garanzie possono comportare l'illegittimità del licenziamento.
Decreto legislativo 23/2015, art. 3
Prevede la tutela reintegratoria attenuata (indennità) in caso di insussistenza del fatto materiale contestato; rilevante per la determinazione della misura della tutela in caso di licenziamento illegittimo assimilabile all'omessa contestazione.
Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Regolamento Bruxelles I bis)
Richiamato nei profili di competenza giurisdizionale; utile per la determinazione della giurisdizione ma non risolutivo della questione sulla legge sostanziale applicabile.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-29/10 Koelzsch; C-64/12 Schlecker)
Interpretano l'art. 8 del Regolamento Roma I secondo il principio del 'favor laboris': il giudice deve esaminare l'insieme delle circostanze pertinenti per individuare il paese con cui il contratto ha il collegamento più stretto, al fine di tutelare il lavoratore quale parte più debole.
Massime di principio
- Prima di decidere le conseguenze di un licenziamento che coinvolge ordini giuridici diversi, il giudice deve individuare un'unica legge applicabile secondo l'art. 8 del Regolamento Roma I: non sono ammesse applicazioni a geometria variabile di due ordinamenti sovrapposti.
- La scelta contrattuale della legge straniera non può privare il lavoratore delle tutele inderogabili della legge che risulterebbe applicabile in mancanza di scelta; il criterio del 'collegamento più stretto' va valutato considerando tutte le circostanze rilevanti (luogo effettivo di lavoro, contribuzione previdenziale, luogo di assunzione, parametri retributivi, ecc.).
- In caso di contestazione disciplinare carente (mancanza di determinazione, specificità o tempestività), il comportamento può essere assimilato all'omessa contestazione e determinare l'applicazione delle tutele reali previste dall'ordinamento vigente, secondo la legge risultante dall'art. 8.
- La misura della tutela (reintegra vs indennità) dipende dalla legge materialmente applicabile: il giudice deve individuare prima la legge e poi applicare le relative regole inderogabili in ordine alla sanzione.
- I giudici nazionali devono ispirarsi al principio del favor laboris e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE quando interpretano i criteri di collegamento e la portata delle tutele inderogabili in materia di lavoro transnazionale.
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