Sentenza n. 570/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 677/2025 del Tribunale di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 677/2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 677/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento, successivamente alla proposizione del ricorso, del bonus carta del docente per gli anni indicati. La ricorrente ha quindi riconosciuto l'avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto nelle more aveva determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non residuava quindi un interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato tuttavia condannato alle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, qualora soddisfi pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La documentazione dell'Amministrazione comprovante l'intervenuto adempimento e il riconoscimento della soddisfazione della pretesa da parte dell'interessato sono sufficienti a escludere la necessità di ulteriori statuizioni esecutive, ferma la decisione sulle spese.
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