Sentenza n. 125/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 488/2024 pubblicata il 29/03/2024 nel proc. RG n. 489/2023 del Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza, che ha condannato il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese del giudizio liquidate complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte opposta (Avv. Stefano Musolino);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata ritualmente notificata e che il Comune non aveva formulato opposizione nei termini previsti dall'art. 84 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta del ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Atto impugnato: mancato pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza civile n. 488/2024 del Tribunale di Reggio Calabria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 488/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva condannato il Comune al pagamento di 3.000 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovute, con distrazione delle somme in favore del procuratore della parte opposta. Successivamente, con atto notificato il 2 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune, pur ritualmente notificato, non si è costituito e non si è opposto alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto ... per rinuncia
La rinuncia ritualmente proposta determina l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 84 c.p.a. di rinunciare al presente ricorso con richiesta di compensazione delle spese
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti; in assenza di opposizione nei termini, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle parti determina l'estinzione del giudizio quando le altre parti non si oppongono nei termini previsti dall'art. 84 c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando ciò sia richiesto dal rinunciante e non vi sia opposizione della controparte.
Come è indicizzato
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